Minima partecipazione nel concorso di persone e disastro ambientale (Cass. pen. Sez. III n. 34294 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, per l’integrazione dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen. non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri. È necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso. La censura che, in sede di legittimità, prospetti una diversa qualificazione del fatto mediante un generico bilancio degli elementi istruttori è inammissibile, perché sollecita un riesame riservato al giudice di merito e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Due imputati propongono distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva riformato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto. In primo grado il reato era stato qualificato ai sensi dell’art. 452-quater cod. pen.; in appello, per uno dei due imputati, il fatto è stato riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 452-bis cod. pen., con assorbimento della contravvenzione in materia di pesca abusiva.
Il primo ricorrente censura la mancata derubricazione del disastro ambientale nella meno grave ipotesi di inquinamento ambientale. Il secondo lamenta l’omessa risposta al motivo con cui chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., assumendo di aver offerto al coimputato un aiuto marginale e occasionale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi manifestamente infondati. Quanto al primo, l’unica censura è argomentata in termini di puro merito, perché fondata su un complessivo e generico bilancio degli elementi istruttori, peraltro neppure menzionati nel ricorso. Si tratta di valutazione propria della sola fase di merito e qui non rinnovabile.
La prospettazione, inoltre, è priva di qualsiasi confronto con la sentenza impugnata, che si è ampiamente pronunciata sul tema della riqualificazione del reato ed ha escluso la tesi difensiva con plurime e adeguate considerazioni. L’assoluta trascuratezza degli argomenti spesi dalla sentenza impone pertanto la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Quanto al secondo ricorso, la Corte rileva che il giudice di merito ha dato atto del profilo di censura e lo ha implicitamente trattato nell’esame della prima doglianza, richiamando per relationem le considerazioni già svolte. La sentenza ha circoscritto temporalmente la condotta del ricorrente, l’ha distinta da quella del coimputato e ne ha tratto ragionate conclusioni in termini di qualificazione giuridica del fatto.
Il giudice di merito ha però riconosciuto un pieno ed effettivo concorso del ricorrente, che, fermato a bordo di un veicolo dopo la cattura abusiva degli esemplari, aveva subito offerto una giustificazione, sostenendo di averli acquistati da un soggetto che non conosceva. Tale comportamento è stato congruamente ritenuto insuscettibile di rientrare nell’alveo dell’art. 114 cod. pen., richiamando Sez. 4 n. 26525 del 7/6/2023, Rv. 284771.
La sentenza contiene dunque adeguata motivazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata.
Nota della Redazione
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