Inammissibili ricorsi contro doppia conforme su credibilità vittima violenza sessuale (Cass. pen. Sez. III n. 34290 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reati sessuali, la deposizione della persona offesa costituisce prova piena e può essere posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, ma il giudice deve vagliarne con particolare rigore la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca. Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione e non consente la rilettura degli elementi di fatto né l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. In ipotesi di doppia conforme, le censure che propongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e dei contatti successivi al fatto sono manifestamente infondate, perché non attingono vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza del 22 ottobre 2021 il Tribunale di Firenze condannava due imputati per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e all’art. 609-octies cod. pen., applicando le pene accessorie di legge.
Con sentenza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma, assolveva uno degli imputati dal reato in materia di stupefacenti e riduceva le pene per il reato di cui all’art. 609-octies cod. pen. Avverso tale pronuncia entrambi proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, alla valutazione delle prove e al rispetto della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione richiama anzitutto il perimetro del sindacato di legittimità: il controllo sui vizi della motivazione è limitato alla coerenza logico-argomentativa della decisione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto. L’illogicità censurabile è solo quella evidente, percepibile ictu oculi, dovendo il giudice di legittimità riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella; Sez. 6 n. 47204 del 7.10.2015; Sez. 3 n. 12110 del 19.3.2009).
Quanto allo statuto della vittima di reati sessuali, la Corte ribadisce che la sua deposizione è prova piena, ma richiede un vaglio più penetrante e rigoroso rispetto a qualsiasi altro testimone, specie in presenza di costituzione di parte civile (Sez. 5 n. 21135 del 26.03.2019; Sez. 2 n. 43278 del 24.09.2015, Manzini; Sez. U. n. 41461 del 19.07.2012, Bell’Arte). La valutazione della credibilità è però questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni o mere congetture (Sez. 4 n. 10153 del 11.02.2020; Sez. 2 n. 7667 del 29.01.2015, Cammarota).
Nel merito, i giudici di merito hanno illustrato la genuinità del racconto della vittima, scevro da propositi vendicativi o intenti calunniosi, e hanno spiegato, senza vizi logici, perché la mancata esecuzione delle analisi sui reperti biologici fosse neutra a fini di prova, essendo trascorso un periodo significativo dal fatto. Il disturbo bipolare della persona offesa, secondo il parere degli psichiatri, non incideva sull’esame della realtà. La Corte ha inoltre valorizzato il contenuto delle intercettazioni e le dichiarazioni del teste, che i ricorsi non hanno concretamente confrontato.
Le censure sulla attendibilità intrinseca — durata delle violenze, modalità di rientro nell’abitazione, telefonate successive al fatto — sono state disattese: la situazione di estremo disagio spiega l’incapacità di quantificare i tempi, le difformità non toccano il nucleo centrale del racconto e i contatti con l’imputato erano funzionali a evitare la querela. Il dubbio prospettato dalle difese è generico e si fonda su ipotesi alternative, non su elementi desunti dagli atti (Sez. 2 n. 3817 del 09.10.2019).
La Corte ricorda infine che il giudice del gravame non è tenuto ad analizzare tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale e logica (Sez. 6 n. 49970 del 19.10.2012, Muià). I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con aumento oltre il massimo ai sensi dell’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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