Peculato: fideiussione non esclude dolo e lavoro pubblica utilità va motivato (Cass. pen. Sez. VI n. 3712 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato, l’esistenza di una fideiussione a garanzia del versamento all’ente pubblico delle somme riscosse non esclude il reato, che è istantaneo e si consuma nel momento dell’appropriazione della res, entrando il denaro nella disponibilità della P.A. fin dalla consegna all’incaricato dell’esazione. La garanzia opera sul piano civile e amministrativo, strutturalmente accessoria al rapporto concessorio, e non incide sul dolo, potendo al più elidere la volontà di cagionare un danno, non quella di sottrarre il bene. L’appropriazione non si perfeziona per il solo spirare del termine di versamento, ma quando emerga con certezza l’interversione del titolo del possesso e l’agire uti dominus. In tema di sanzioni sostitutive, il giudice non può respingere la richiesta in ragione dei soli precedenti penali, dovendo correlare il fattore ritenuto ostativo al contenuto della specifica misura e motivare sulla sua incidenza nell’adempimento delle prescrizioni.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di uno sportello telematico dell’automobilista e mandatario per la riscossione dei tributi connessi alle formalità di iscrizione al P.R.A., è stato chiamato a rispondere di peculato per essersi appropriato delle somme versate dalla clientela, oltre che di truffa e falso. Il giudice dell’udienza preliminare, all’esito del giudizio abbreviato, lo ha condannato per i delitti concernenti le somme riscosse e il falso, qualificato ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., dichiarando estinta per remissione di querela la truffa.

La Corte di appello, in riforma, ha riqualificato uno dei fatti come appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen., dichiarando di non doversi procedere per difetto di querela, e ha rideterminato la pena per i residui delitti. La difesa ha dedotto quattro motivi, tra cui l’insussistenza del dolo del peculato per effetto della polizza fideiussoria, la mancanza di prova sul falso e il diniego della sanzione sostitutiva.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui integra il peculato la condotta del soggetto autorizzato a ricevere il pagamento delle tasse automobilistiche che si appropri delle somme riscosse: quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all’incaricato dell’esazione (Sez. VI n. 2693 del 2017; Sez. VI n. 15853 del 2018).

La fideiussione è strutturalmente accessoria al rapporto principale di concessione e opera solo in caso di accertato inadempimento, dunque dopo la commissione del reato di cui all’art. 314 cod. pen. Essa assume rilievo sul piano civile e amministrativo, tenendo indenne l’ente creditore, ma non su quello penale. La consapevolezza dell’intervento del fideiussore può elidere la volontà di cagionare un danno, non quella di sottrarre il bene, di per sé idonea a integrare il dolo. Le Sezioni Unite n. 38691 del 2009 hanno chiarito che l’appropriazione è comunque lesiva dell’interesse alla legalità, imparzialità e buon andamento dell’operato pubblico.

Quanto al momento consumativo, il Collegio dà atto del mutamento giurisprudenziale: il reato non si perfeziona allo spirare del termine per adempiere, ma quando emerga senza dubbio l’interversione del titolo del possesso (Sez. VI n. 16786 del 2021; Sez. VI n. 33468 del 2023). Il giudice di merito ha correttamente ritenuto integrato il delitto non per la mera scadenza del termine, ma per la consapevole appropriazione delle somme, dichiarata dallo stesso ricorrente per ragioni personali.

Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una critica alle determinazioni sull’esercizio dell’azione penale e in una richiesta di diversa ricostruzione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è la censura sull’art. 131-bis cod. pen., dedotta genericamente per la prima volta in Cassazione. Il terzo motivo è inammissibile per aspecificità: l’attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen. non è applicabile quando il risarcimento provenga dall’assicuratore, difettando la volontarietà dell’atto riparatorio (Sez. Un. n. 5909 del 1988).

Fondato è invece il quarto motivo. Il giudice di merito non può respingere la richiesta di sanzione sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, poiché il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto nell’art. 58 legge n. 689/1981, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, va letto con l’art. 59, che indica quali condizioni ostative solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio. Occorre correlare il fattore ostativo al contenuto della specifica misura invocata e motivare sulla sua negativa incidenza. La sentenza è annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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