Riesame e sequestro preventivo, motivazione solo integrativa ammessa (Cass. pen. Sez. III n. 34298 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, il Tribunale può integrare la motivazione del provvedimento genetico senza violare il divieto di sostituzione dell’attività valutativa del G.i.p., purché il decreto non sia del tutto privo di apparato argomentativo. Il controllo di legittimità in cassazione, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., resta circoscritto ai soli casi di motivazione assente o meramente apparente, non essendo consentita la rivalutazione del fumus commissi delicti né l’esame degli atti di indagine. È inammissibile, pertanto, il ricorso che, contestando la lettura degli elementi raccolti, si ponga al di fuori del perimetro tracciato dalla norma.
Il Fatto
Una società, terza interessata, proponeva istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Civitavecchia in relazione a reati ambientali contestati al proprio legale rappresentante, con riferimento alla gestione di un centro di raccolta comunale.
Il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta. La società ricorreva allora per cassazione deducendo, da un lato, la nullità del decreto per difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p., dall’altro, l’erronea affermazione del fumus commissi delicti e l’omessa considerazione dell’inesigibilità di una condotta alternativa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte rileva che la rinuncia al ricorso comunicata dal difensore riguardava un diverso procedimento, relativo ad altra ordinanza del Tribunale del riesame; per il ricorso in esame, pertanto, non risultava depositata alcuna rituale rinuncia.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile. La censura non specifica quali passi dell’ordinanza esprimano l’intervento sostitutivo contestato, né quale rilievo decisivo essi assumano sull’impianto argomentativo. Il Tribunale, in ogni caso, si è pronunciato sulla questione con motivazione non censurabile: il decreto del G.i.p. è stato ritenuto insufficiente, ma non inesistente e come tale integrabile, non costituendo mera riedizione della richiesta del Pubblico Ministero.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Il ricorso, contestando nel merito la struttura del provvedimento e la lettura degli atti di indagine, si colloca al di fuori dell’ambito dell’art. 325 cod. proc. pen., che consente di dedurre in cassazione soltanto l’assenza o la mera apparenza della motivazione. La Corte sottolinea che l’ordinanza si è invece dilungata in punto di fumus con ampie e solide considerazioni, basate su specifici atti di indagine, analiticamente descritti.
Quanto alla dedotta inesigibilità di una condotta alternativa, il Tribunale ha congruamente esaminato l’argomento, osservando che le condizioni di fatto dell’area non impedivano l’adozione della misura cautelare reale e che la società avrebbe potuto rifiutare il rinnovo del contratto di appalto. Gli argomenti difensivi risultano pertanto estranei all’intervento di legittimità.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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