Ricorso per cassazione avverso ordinanza abnorme: termini decadenziali e stallo procedimentale (Cass. pen. Sez. I n. 34337 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dibattimentale che dichiari la nullità del decreto penale di condanna e del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, decorre dalla lettura del provvedimento in udienza e si applica anche ai provvedimenti ritenuti abnormi. L’abnormità non esonera dall’osservanza dei termini decadenziali, salvo che l’atto sia connotato da una anomalia genetica così radicale da determinarne l’inesistenza materiale e giuridica e da produrre uno stallo procedimentale non altrimenti superabile. L’indebita regressione procedimentale riconducibile all’abnormità funzionale o dinamica non integra tale ipotesi estrema.

Il Fatto

Il Tribunale di Macerata, con ordinanza dibattimentale, dichiarava la nullità del decreto penale di condanna e del decreto di citazione a giudizio emessi nei confronti dell’imputato, a seguito di opposizione, per indeterminatezza e genericità del capo di imputazione, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Avverso tale provvedimento il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendone l’abnormità. Il ricorrente evidenziava che, pur essendo decorso il termine di quindici giorni dalla pronuncia, il ricorso era ammissibile perché l’abnormità denunciata comportava uno stallo procedimentale non altrimenti superabile. Il ricorso era stato preceduto da un tentativo di deposito telematico non andato a buon fine, con successiva autorizzazione al deposito in formato analogico.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché tardivamente proposto. Il termine di quindici giorni decorre dalla lettura dell’ordinanza in udienza ed era spirato il 9 aprile 2025; il tentativo di deposito telematico del 15 aprile 2025 era dunque già intempestivo.

La Corte richiama il principio secondo cui il termine per impugnare le ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento è di quindici giorni e si applica anche ai provvedimenti ritenuti abnormi, salvo che l’atto sia connotato da una anomalia così radicale e congenita da produrre uno stallo non altrimenti superabile (Sez. 6 n. 19209 del 23.04.2015).

Il Collegio ricorda che, per stabile giurisprudenza (Sez. U n. 11 del 9.07.1997; Sez. 6 n. 30920 del 30.06.2009; Sez. 1 n. 4477 del 18.12.2013), il termine di impugnazione è applicabile anche ai provvedimenti abnormi, ricorribili per cassazione in deroga al principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

Il principio cede solo quando l’anomalia è genetica e radicale, tale da produrre uno stallo rimovibile unicamente con il ricorso per cassazione. In tali casi di abnormità funzionale o dinamica non vi è spazio per l’osservanza dei termini decadenziali (Sez. 1 n. 3305 del 13.01.2005). I termini operano dunque anche per gli atti abnormi, salvo che l’atto sia affetto da anomalia genetica così radicale da determinarne l’inesistenza materiale e giuridica (Sez. 4 n. 3939 del 02.12.2021).

Nel caso concreto, l’ordinanza ha determinato un’indebita regressione della fase procedimentale, riconducibile all’abnormità funzionale e non a quella totale. Il Tribunale ha trascurato che il decreto penale opposto perde la natura di condanna anticipata e, ai sensi dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento. Il tema dell’abnormità del provvedimento che restituisca gli atti per l’integrazione del capo d’imputazione è oggetto di contrasto interpretativo, irrilevante nella specie per la tardività del ricorso. Anche accedendosi alla tesi dell’abnormità, manca un’anomalia genetica radicale, poiché il pubblico ministero non deve che emettere il decreto di citazione a giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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