Diffamazione militare: dubbio di legittimità sulla sola pena detentiva (Cass. pen. Sez. I n. 34344 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 227, primo e secondo comma, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui, per il reato di diffamazione militare, prevede la sola pena detentiva della reclusione militare, senza ammettere in alternativa la pena pecuniaria, in riferimento agli artt. 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 Cedu. Il bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di manifestazione del pensiero non può prescindere, anche nell’ordinamento militare, dalla proporzionalità della risposta sanzionatoria. L’esclusiva previsione della reclusione militare, non modulabile in ragione della concreta gravità del fatto, contrasta con il diritto di critica e con l’esigenza di non dissuadere dall’esercizio della funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri. Il giudice di legittimità individua nell’art. 595, commi primo e secondo, cod. pen. il paradigma interno idoneo a consentire la reductio ad legitimitatem, senza sovrapporsi alle scelte del legislatore.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, è stato condannato in primo grado dal Tribunale militare di Napoli per diffamazione aggravata, per aver pubblicato su due profili social e su un sito di informazione militare un comunicato contenente dure accuse all’Aeronautica Militare, ai Carabinieri e al Ministero della Difesa. Il testo collegava la morte di un militare, avvenuta in circostanze diverse dal suicidio, a una presunta strategia di silenzio dei vertici delle Forze armate. La Corte militare di appello di Roma, con sentenza del 15 maggio 2024, ha parzialmente riformato la condanna, riducendo la pena a mesi otto di reclusione militare.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica, insussistenza della diffamazione verso il Comando di appartenenza, illegittimità della pena detentiva alla luce della sentenza della Corte cost. n. 150 del 2021 e contraddittorietà con altra assoluzione per fatti analoghi. Il ricorrente ha inoltre chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 227 cod. pen. mil. pace per contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la rilevanza della questione. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, osserva che è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale. In materia sanzionatoria, il giudice non può essere onerato di una puntuale motivazione sulla colpevolezza prima della decisione finale, salvo che emerga evidente l’assenza di responsabilità.
Nel caso concreto, i primi due motivi non evidenziano l’assenza di responsabilità: il testo pubblicato muove da fatti non corrispondenti al vero e non oggetto di alcun accertamento ragionevole. La Corte ricostruisce i limiti del diritto di critica, che opera come scriminante ex art. 51 cod. pen. solo nel rispetto della veridicità dei fatti, della pertinenza e della continenza espressiva. La critica sindacale, pur a forte tasso valutativo, non può fondarsi su fatti non veri.
Quanto alla quarta censura, la Corte esclude che l’assoluzione per fatti distinti possa rilevare ex art. 620, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., che presuppone una contraddizione tra provvedimenti concernenti lo stesso oggetto.
Passando alla non manifesta infondatezza, la Corte richiama la sentenza Corte cost. n. 150 del 2021, che ha dichiarato illegittime le previsioni imponenti la sola pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa, e la giurisprudenza di legittimità che ha esteso tale lettura alla diffamazione aggravata. Il bilanciamento tra reputazione e libertà di pensiero, osserva, vale anche nell’ordinamento militare: l’art. 10 Cedu «non si ferma davanti al cancello delle caserme». Il legislatore, con il d.lgs. n. 192 del 2023, ha riconosciuto ai militari il diritto di manifestare il pensiero su questioni della vita militare. L’inequivoco tenore letterale dell’art. 227 impedisce soluzioni interpretative adeguatrici, rendendo necessario l’intervento della Consulta. La Corte individua nell’art. 595 cod. pen. il paradigma interno per una reductio ad legitimitatem, e dispone la sospensione del giudizio con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Nota della Redazione
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