Confisca e revoca: travisamento della prova sulla rata del mutuo (Cass. pen. Sez. I n. 34338 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, conv. con mod. dalla legge n. 356/1992, il giudice dell’esecuzione che respinga la richiesta del terzo interessato deve confrontarsi con il dato formale risultante dal contratto di mutuo ipotecario richiamato dalla difesa. L’indicazione di un importo della rata mensile diverso da quello attestato dall’atto integra travisamento della prova, quando l’errore attiene al significante e non al significato della prova, e assume rilievo decisivo nell’impianto argomentativo che esclude la giustificazione dell’acquisto. Ne deriva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza che non spieghi le ragioni del collegamento tra il terzo interessato e il condannato, tale da giustificare la permanenza del vincolo.

Il Fatto

La ricorrente, terza interessata e comproprietaria al 50% di un immobile oggetto di confisca, propone opposizione avverso il provvedimento con cui la Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta nei confronti del condannato. L’immobile era stato acquistato con atto notarile del 30 luglio 2007, dissimulando un contratto di donazione: il venditore era il simulato alienante, mentre l’atto era intestato al condannato e alla ricorrente.

Respinta l’opposizione, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo la violazione dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 e il vizio di motivazione, con particolare riferimento alla capacità reddituale del simulato alienante e alla sostenibilità della rata del mutuo acceso per l’acquisto.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte rileva anzitutto il dedotto travisamento della prova: l’ordinanza impugnata fa riferimento a una rata mensile del mutuo pari a 1.300,00 euro, mentre dal contratto allegato al ricorso risulta una rata di 316,46 euro, importo peraltro precisato a lettere. Il giudice di merito ha argomentato che il reddito complessivo della ricorrente e del condannato, pari a 1.000,00 euro, non avrebbe consentito di onorare la rata indicata.

L’erronea indicazione dell’importo assume rilievo decisivo nell’impianto argomentativo che ha respinto la richiesta di revoca, poiché su di essa si fonda il giudizio di non giustificabilità dell’acquisto. Si tratta di un elemento che avrebbe dovuto essere oggetto di più specifica spiegazione, a fronte del dato formale emergente dall’atto di mutuo ipotecario e delle critiche contenute nell’originario ricorso, poi riqualificato come opposizione.

La Corte censura altresì l’insufficienza motivazionale sotto un secondo profilo: l’ordinanza non fornisce in modo adeguato le ragioni per le quali non condivide la ricostruzione alternativa della difesa, né dà conto del collegamento tra la ricorrente e il condannato, tale da giustificare la permanenza del vincolo sull’immobile nei confronti della terza interessata. Ciò in presenza di una ricostruzione che non appare implausibile e che spiega il coinvolgimento, altrimenti inspiegabile, del condannato nell’intestazione pro quota del bene.

Il percorso argomentativo della Corte valorizza dunque il raffronto tra il dato documentale e la motivazione del giudice dell’esecuzione, sanzionando con l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per nuovo esame, l’ordinanza che non colmi le lacune evidenziate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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