Violenza sessuale consumata se il contatto attinge zona erogena (Cass. pen. Sez. III n. 34495 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violenza sessuale, il tentativo è configurabile non solo quando gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere l’abuso non si siano estrinsecati in alcun contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente. Quando invece il contatto si verifica e attinge una zona erogena, il reato è consumato, e la diversa qualificazione ex art. 56 cod. pen. si risolve in una non consentita proposta di rivalutazione del fatto, prospettata per la prima volta in sede di legittimità e in contrasto con la ricostruzione dei giudici di merito. Nel caso di persona offesa affetta da disabilità intellettiva, il deficit psichico non implica di per sé l’inattendibilità delle dichiarazioni, ma impone al giudice di valutarle in modo analitico sotto il profilo della coerenza, costanza, precisione e genuinità, e di ricercare elementi esterni di supporto.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in primo grado, alla pena di cinque anni di reclusione e al risarcimento dei danni per aver indotto una persona incapace, affetta da un’alterazione cromosomica comportante un grave ritardo cognitivo, a subire atti sessuali. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 dicembre 2024, aveva rigettato l’impugnazione.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen. e un vizio di motivazione, sostenendo che la condotta si sarebbe risolta in sole richieste a sfondo sessuale, prive di contatto fisico, da qualificare al più come tentativo. Con il secondo ha eccepito la violazione delle regole di giudizio e un vizio di motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa, affetta da disabilità intellettiva, lamentando l’omesso confronto critico con il materiale peritale sulla genuinità del racconto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché nuovo e, in ogni caso, manifestamente infondato. La censura sulla qualificazione giuridica del fatto non risultava proposta con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito non ne aveva fatto menzione nel riepilogo dei motivi, né tale riepilogo era stato contestato in ricorso. Secondo il costante insegnamento di legittimità richiamato, la Corte di cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito, non essendo consentito alcun accesso al contenuto probatorio degli atti e alle valutazioni di merito.

Nel merito, i giudici di merito avevano ricostruito i fatti in termini logicamente congrui con una fattispecie consumata, riportando, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, quelle della madre e della neuropsichiatra infantile. Il ricorrente, dopo aver fatto smontare da cavallo la ragazza, le aveva chiesto di alzare la maglietta, toccandola sul seno e succhiandole il latte, per poi slacciarsi i pantaloni e chiedendole di baciarlo, baciandola in più punti. Tale ricostruzione non consente la qualificazione ai sensi dell’art. 56 cod. pen., poiché il contatto si è verificato e ha attinto una zona erogena della persona offesa.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. In caso di doppia conforme, il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati, o dalla loro manifesta travisamento in entrambi i gradi. Le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato, che costituisce un unico complessivo corpo decisionale.

La Corte ha poi ribadito che un eventuale deficit psichico della parte offesa non implica di per sé l’inattendibilità delle dichiarazioni, ma impone una valutazione analitica di coerenza, costanza, precisione e genuinità, nonché la ricerca di elementi esterni di supporto. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva esaminato i contributi tecnici, rilevando che il consulente del pubblico ministero aveva confermato il ritardo intellettivo ma escluso disturbi psicopatologici, e che il diagnosticato ritardo rendeva la persona offesa non in grado di costruire una narrazione diversa da quella vissuta. Il consulente della difesa aveva invece eluso il nodo centrale della capacità di testimoniare. La verifica sulla completezza e correttezza della motivazione non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, riservata al giudice di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *