Annullata l’aggravante mafiosa senza elementi specifici a carico dell’agente (Cass. pen. Sez. 5 n. 660 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante della agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente che, pur non essendo animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipante. La sua applicazione richiede che il giudice indichi elementi specifici da cui desumere che l’indagato abbia agito con la finalità di agevolare l’associazione, non essendo sufficiente un generico riferimento alla sua prossimità ad ambienti malavitosi di spessore mafioso. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione del provvedimento cautelare è limitato alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e all’assenza di illogicità evidenti, non potendo la Corte rivalutare gli elementi materiali e fattuali della vicenda.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di un indagato per i reati di cessione, detenzione e porto di arma comune da sparo, aggravati dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere agito con la finalità di agevolare l’attività di un’associazione mafiosa. La contestazione riguardava la ricezione in custodia di una pistola appartenente a un detenuto di un mandamento mafioso e la successiva vendita dell’arma a un terzo, presso il quale era stata recuperata.
Il quadro indiziario era emerso da intercettazioni sull’utenza di un coindagato e da intercettazioni ambientali in carcere, nelle quali gli interlocutori facevano riferimento a un oggetto non specificamente indicato, accompagnato da un rumore metallico riconducibile allo scarrellamento di una pistola. Avverso l’ordinanza di conferma, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati contestati e dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, rigettando le doglianze difensive versate in fatto e dirette ad accreditare una lettura alternativa della vicenda. Il Tribunale aveva valorizzato il contenuto di conversazioni captate in rapida sequenza, dalle quali era emerso il recupero di un oggetto non specificato per accortezza degli interlocutori, oltre al rilevante rumore metallico. Il ragionamento del giudice del riesame era stato ritenuto privo di aporie logiche e coerente con il quadro indiziario complessivo, considerato che la decisione cautelare deve essere parametrata a una qualificata probabilità di colpevolezza, non a una prova piena.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, incentrato sull’aggravante della agevolazione mafiosa. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8545 del 2019, la Corte ha ricordato che tale circostanza ha natura soggettiva e richiede la prova della finalità agevolatrice, anche solo nella forma della consapevolezza del concorrente. Il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento sulla fama criminale del detenuto per conto del quale il coindagato aveva agito e sulle scuse rivolte al medesimo dall’acquirente dell’arma, ma non aveva indicato alcun elemento specifico da cui desumere che anche l’indagato avesse agito con tale finalità.
La motivazione del provvedimento impugnato si limitava a un generico riferimento alla prossimità dell’indagato ad ambienti malavitosi “di spessore mafioso”, privo di indicatori concreti. La Corte ha inoltre valorizzato la condotta contestata, denotante una certa leggerezza nell’agire e la mancanza di timore verso il calibro criminale del detenuto, elementi idonei a generare dubbi sulla sussistenza dell’aggravante. Il provvedimento è stato pertanto annullato limitatamente all’aggravante, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame sul punto, e il ricorso rigettato nel resto.
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Nota della Redazione
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