Trasferimento fraudolento di valori e sequestro: dolo specifico e insindacabilità della motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 34501 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; non è deducibile la manifesta illogicità della motivazione. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e prima che il relativo procedimento sia iniziato, essendo sufficiente, ai fini del dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di tale procedimento.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., avente ad oggetto, per quanto di interesse, le quote societarie e i beni aziendali di una società, in relazione al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 110, 512-bis e 240 cod. pen. e agli artt. 63, 125, 187, 192, 273 e 321 cod. proc. pen., nonché agli artt. 25, 27 e 111 Cost.
Il ricorrente assume che non sarebbe stata raggiunta la prova dello scopo di eludere le norme sulle misure di prevenzione e lamenta che il Tribunale del riesame abbia ignorato le indicazioni difensive sulla provenienza lecita delle risorse e sulla vicinanza temporale tra la fittizia intestazione e la conoscenza delle circostanze da cui sarebbe derivata la misura di prevenzione. Contesta, infine, il periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dei motivi deducibili avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali. Richiamando le Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e n. 5876 del 2004, nonché Sez. III n. 19989 del 2020, precisa che la violazione di legge ricomprende i vizi di motivazione così radicali da rendere incomprensibile l’itinerario logico del giudice, mentre resta estranea la manifesta illogicità (in tal senso Sez. II n. 5807 del 2017).
Su questa base il ricorso è giudicato manifestamente infondato. Il ricorrente, pur avendo evocato in rubrica la violazione di legge, ha incentrato l’argomentazione sul vizio di motivazione, prosponendo in realtà una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Nel merito cautelare, i giudici hanno accertato, nei limiti della cognizione sommaria, che il reale dominus della società era un soggetto detenuto per estorsione aggravata dal metodo mafioso, il quale si era avvalso di un prestanome e aveva poi trasferito le quote al figlio; molteplici indizi — sede, utenze, acquisto del veicolo, gestione degli affari dal carcere, redditi modesti dei formali titolari — comprovavano l’intestazione fittizia. Il Tribunale del riesame ha inoltre ritenuto irrilevanti gli argomenti difensivi (debito con l’Erario, proposito di garantire un futuro al figlio, redditi leciti, operatività reale della società, assenza di misure di prevenzione al momento della costituzione).
Correttamente i giudici hanno affermato che il trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche prima dell’inizio del procedimento di prevenzione, occorrendo solo che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (in tal senso Sez. V n. 1886 del 2021). Ineccepibile è anche la motivazione sul periculum in mora, con riferimento all’attività di distrazione patrimoniale in corso.
Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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