Riesame cautelare, insindacabile in Cassazione il peso degli indizi (Cass. pen. Sez. II n. 37330 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, il controllo di legittimità sulla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. e sulle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la concludenza dei dati probatori. È pertanto inammissibile la censura che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito, ovvero contesti il peso probatorio riconosciuto a ciascun indizio. Il vizio denunciabile è solo quello di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Categorie come la fluidità degli indizi restano estranee alla lettera dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e attengono, ancora una volta, al risultato dell’apprezzamento probatorio e non alla motivazione che lo esprime.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in riforma dell’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di custodia in carcere, disponeva su appello del Pubblico Ministero la misura cautelare massima per un’imputazione provvisoria di furto con strappo e due di rapina aggravata.
La difesa dell’indagato ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e motivazione contraddittoria, per la sufficienza indiziaria fondata su immagini non integralmente allegate e su riconoscimenti incerti; violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per l’attualità del pericolo di reiterazione e il difetto di valutazione sulla proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. Il primo motivo chiede, in sostanza, una rivalutazione del fatto: l’esame dei fotogrammi delle videoregistrazioni, la lettura dell’atteggiamento dell’indagato nelle riprese, la contestazione dei riconoscimenti e della origine dell’autore dei reati. Si tratta di considerazioni sul peso probatorio dei singoli indizi e sull’intrinseco della valutazione riservata al giudice di merito, estranee al giudizio di legittimità, che si colloca su un piano diverso.
Richiamando un principio consolidato, la Corte osserva che, quando si denunci vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, spetta alla Suprema Corte verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare o negare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Sul punto sono richiamate Sez. F, n. 47748 del 2014 e Sez. III n. 40873 del 2010, secondo cui il controllo non concerne la ricostruzione dei fatti né l’attendibilità delle fonti.
Nel caso concreto il Tribunale ha analizzato in modo adeguato il complesso indiziario per ciascun episodio: l’inseguimento e l’immediato recupero dei fuggitivi con contestuale riconoscimento della persona offesa; i riconoscimenti con grado di sicurezza superiore al 90% in un caso e del 100% nell’altro; la visione delle immagini, la comparazione del vestiario e la presenza accertata sul luogo ed all’epoca dei fatti. Il quadro risulta immune da fallacie logiche, nemmeno indicate nel ricorso, che lamenta piuttosto la fluidità degli indizi, categoria non prevista dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e riferibile alla qualità dell’indizio, cioè al risultato dell’apprezzamento probatorio.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La disamina circostanziale dell’ordinanza esprime una valutazione adeguata del rischio di recidiva e del pericolo di fuga, determinati dalla condizione di precarietà e dall’assenza di punti di riferimento lavorativi, residenziali o sociali. Il Tribunale ha inoltre verificato le condizioni per la misura custodiale massima, in relazione alla gravità dei fatti, al superamento della soglia dell’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. e alla ritenuta non concedibilità della sospensione condizionale della pena.
All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché la trasmissione di copia del provvedimento per gli adempimenti di cui all’art. 28, comma 1, reg. esec. cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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