Minaccia aggravata con arma giocattolo e tappo rosso occultato (Cass. pen. Sez. VII n. 34549 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di minaccia aggravata, l’uso di un’arma giocattolo integra la circostanza aggravante dell’uso di arma quando il tappo rosso, pur esistente, sia occultato anche solo temporaneamente, in modo da non risultare visibile alla persona offesa. Rileva, infatti, la sola apparenza estrinseca dell’arma, e non l’effettiva attitudine offensiva del mezzo. È inammissibile il motivo di ricorso che, denunziando violazione di legge o vizio di motivazione, pretenda una rilettura degli elementi probatori per giungere a conclusioni diverse da quelle del giudice di merito. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso, ma è sufficiente che la motivazione dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti richiesti.

Il Fatto

La Corte di Appello di Torino aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di minaccia aggravata. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo denunziava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Con il secondo contestava la sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso con uso di un’arma. Con il terzo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, perché teso a una ricostruzione alternativa della vicenda, puramente versata in fatto. Richiamando le Sezioni Unite n. 22242 del 27/01/2011, la Corte ha ribadito che esula dai suoi poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.

Quanto al secondo motivo, concernente l’aggravante dell’uso di arma, la Corte ha osservato che il porto fuori della propria abitazione di un’arma sprovvista del tappo rosso, o con il tappo reso non visibile, non è previsto dalla legge come reato autonomo. Assume però rilevanza penale quando mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o il porto d’arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante. Sussiste pertanto l’aggravante ove la minaccia sia compiuta con un’arma giocattolo il cui tappo rosso, pur esistente, sia occultato anche solo temporaneamente, così da non renderlo visibile alla persona offesa.

La Corte ha richiamato sul punto Sez. V n. 16647 del 11/03/2003, che in motivazione ha osservato essere la visibilità, e non l’esistenza del tappo, a escludere la configurabilità dell’aggravante, rilevando solo l’apparenza estrinseca dell’arma, nonché le conformi Sez. V n. 31473 del 11/06/2007 e Sez. V n. 12757 del 01/02/2023.

Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta delle peculiarità del caso, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, secondo Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come affermato da Sez. VI n. 55107 del 08/11/2018. È dunque adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti dell’art. 131-bis, ritenuto decisivo, secondo Sez. III n. 34151 del 18/06/2018. Il giudice di appello ha escluso la particolare tenuità dell’offesa in ragione delle modalità della condotta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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