Inammissibile il ricorso che censura una sola delle rationes decidendi autonome (Cass. pen. Sez. 5 n. 14959 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con il quale la critica sia limitata a una soltanto delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, quando queste siano autonome ed autosufficienti. In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione che richiami il criterio di adeguatezza della pena è sufficiente quando la pena irrogata, pur superiore al minimo edittale, sia ampiamente al di sotto della media edittale, poiché in tale criterio sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia ha confermato la responsabilità penale dell’imputato per i delitti di furto pluriaggravato e tentato furto pluriaggravato. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in relazione all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate sulla base di mere segnalazioni di polizia, in violazione della presunzione di innocenza ex art. 27, terzo comma, Cost. Con il secondo, ha invece eccepito la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. per la comminazione di una pena superiore al minimo edittale, nonostante una serie di elementi favorevoli quali le modalità dell’azione, la condizione di soggetto privo di fissa dimora, la giovane età e l’incensuratezza.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile entrambi i motivi. Quanto al primo, il ricorrente non si è confrontato con il complesso delle concorrenti rationes decidendi sottese al diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale, infatti, non si era limitata a richiamare i precedenti di polizia, ma aveva anche valorizzato la scarsa rilevanza della confessione, correlata all’arresto in flagranza, e la condotta dell’imputato, connotata dall’indifferenza ai richiami dell’autorità, avendo egli commesso il delitto subito dopo la convalida di un arresto per altro furto avvenuta lo stesso giorno. La Cassazione ha quindi richiamato il consolidato principio per cui è inammissibile il ricorso che critichi una sola delle autonome ed autosufficienti ragioni della decisione, citando Sez. 6, n. 38809 del 2025 e Sez. 3, n. 2754 del 2017.

Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che il trattamento sanzionatorio, pur superiore al minimo edittale, era ampiamente al di sotto della media, rendendo non necessaria una motivazione analitica e sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen.. Anche in questo caso, la pronuncia impugnata aveva evidenziato circostanze non contestate dalla difesa: il comportamento antecedente al reato, caratterizzato da precedenti di polizia e da un arresto con liberazione poche ore prima dei fatti, l’intensità del dolo, il valore dei beni e la reiterazione della condotta a breve distanza temporale.

La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non potendo questi ritenersi immune da colpa nella determinazione delle ragioni di inammissibilità, in conformità a Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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