Inammissibile il ricorso che non critica in modo argomentato la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34544 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti, con conseguente superamento degli altri. È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel contestare la motivazione, si limiti a motivi inadeguati a incrinare la tenuta logica del provvedimento, o che riproponga doglianze già disattese dalla Corte di merito, così omettendo la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. All’accertata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Un imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ivrea, che lo aveva condannato per plurimi reati contro il patrimonio e la fede pubblica, con contestazione della continuazione, della sostituzione di persona e della truffa aggravata, irrogando la pena ritenuta di giustizia.
Il ricorso si articola in due motivi: la mancata concessione delle attenuanti generiche e un asserito vizio di motivazione in ordine alla ritenuta falsità dell’attività di venditore di auto usate. La questione approda in legittimità perché il ricorrente assume che la motivazione dei giudici di merito non abbia adeguatamente valutato gli elementi dedotti a sostegno delle proprie doglianze.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte rileva la manifesta infondatezza. Il diniego delle attenuanti generiche risulta sorretto da una motivazione esente da evidenti illogicità. Richiamando un consolidato orientamento di legittimità (Sez. II n. 23903 del 2020, Sez. II n. 3896 del 2016, Sez. III n. 28535 del 2014, Sez. VI n. 34364 del 2010), il Collegio ribadisce che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.
Sul secondo motivo, la Corte afferma che la censura non è deducibile in sede di legittimità. I motivi sono del tutto inadeguati a incrinare la tenuta logica della motivazione. Inoltre, l’eccezione è reiterativa, poiché ricalca quella già puntualmente disattesa dalla Corte di merito. Ne deriva che le doglianze omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata, secondo il paradigma indicato da ulteriori precedenti (Sez. II n. 42046 del 2019, Sez. III n. 44882 del 2014, Sez. VI n. 20377 del 2009).
Accertata l’inammissibilità del ricorso, la Corte ne trae le conseguenze processuali: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma reputata equa in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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