Misure di prevenzione: attualità della pericolosità e motivazione non apparente (Cass. pen. Sez. I n. 35197 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui tali elementi siano da ritenere sintomatici dell’attuale pericolosità del proposto. Il solo decorso del tempo, quando significativo, impone un onere motivazionale rafforzato, ma il dato cronologico recede di fronte alla gravità e alla sistematicità delle condotte estorsive, alla loro protrazione per un arco temporale rilevante e alla perdurante operatività del sodalizio di riferimento. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, restando esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, ma è denunciabile il vizio di motivazione apparente, che integra la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, con decreto n. 11 del 2026 ha applicato nei confronti del proposto la sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due e mesi sei, oltre al versamento di una cauzione.

Il ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione deducendo due motivi. Con il primo ha contestato la violazione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione, rilevando che la Corte territoriale, pur dando atto della cessazione delle condotte criminose, ha applicato la misura nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso, senza un accertamento in positivo della persistenza della pericolosità. Con il secondo ha eccepito la violazione delle disposizioni sul contenuto e sulla durata della misura, censurando la motivazione assertiva in ordine alla durata e all’obbligo di soggiorno.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del perimetro del giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge e non è sindacabile il vizio di manifesta illogicità, ma è denunciabile il vizio di motivazione apparente, che si risolve nella violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Sul primo motivo i giudici di legittimità rilevano che il decreto impugnato non è privo di motivazione rispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della pericolosità. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente e attuale la pericolosità sociale sulla base degli esiti del procedimento penale definito in primo grado con sentenza di condanna per plurimi delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso, condotte poste in essere in un arco temporale pluriennale e valorizzate quali reati-spia ai sensi dell’art. 4, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011.

Il giudice distrettuale ha evidenziato che la sentenza di condanna ha consolidato il quadro probatorio, delineando il ricorrente quale soggetto dedito ad attività estorsive e quale elemento di collegamento tra la vittima e la cosca. Non è richiesta la prova dell’organica appartenenza al sodalizio mafioso, essendo sufficiente la dimostrazione del coinvolgimento in delitti espressivi del metodo e delle finalità proprie dell’associazione. La Corte ha poi rimarcato che il proposto non si è limitato a una presenza marginale, ma ha svolto un ruolo concretamente operativo.

Quanto all’attualità della pericolosità, il decreto ha espressamente affrontato il tema, ritenendola integrata con motivazione né apparente né inesistente. Il mero dato cronologico non è idoneo a conferire carattere remoto alla pericolosità, assumendo rilievo recessivo rispetto alla significatività delle condotte accertate, alla loro durata e alla perdurante operatività del sodalizio. La Corte di appello ha inoltre valorizzato la persistenza di rapporti e di forme di contiguità ambientale con soggetti riconducibili alla cosca, quale indice rafforzativo della prognosi negativa.

La Corte di cassazione ribadisce il principio consolidato secondo cui il giudice della prevenzione può trarre elementi dai procedimenti penali e procedere a una nuova ed autonoma valutazione, purché dia atto delle ragioni per cui tali elementi siano sintomatici dell’attuale pericolosità. Il giudice della prevenzione non ha omesso di valutare l’accertamento oggetto della sentenza di legittimità, ma in base al principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione ne ha tratto un ulteriore elemento corroborante la prognosi di recidivanza, fondato sulla contiguità prolungata nel tempo e non occasionale. La cessazione della condotta estorsiva non poteva assurgere, nel complessivo quadro motivazionale, a elemento di segno contrario.

Anche il secondo motivo è infondato. Quanto alla durata della misura e all’obbligo di soggiorno, la Corte d’appello ha evidenziato il rischio di ricaduta nel reato anche a fronte dei rapporti di vicinanza con appartenenti alla cosca, sottolineando la necessità di garantire una più efficace finalità preventiva e un penetrante controllo della pericolosità sociale. Trattasi di apparato esplicativo idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico esperito, non potendo essere considerato apparente. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *