Inammissibile il ricorso riproduttivo di censure già vagliate in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34521 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga profili di censura già compiutamente esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione logica e corretta. Il controllo di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del compendio probatorio, né nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti. In tema di art. 455 cod. pen., la sussistenza del dolo specifico può essere desunta da qualsiasi elemento sintomatico, purché logicamente valutato, rilevando in tal senso l’assenza di indicazioni sull’origine delle banconote e su un lecito fine della loro detenzione. La memoria difensiva depositata oltre il termine è tardiva ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, se priva di decisività, non impone alcuna rimeditazione della valutazione di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 455 cod. pen.; la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 05.04.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale, l’assenza dell’elemento soggettivo e l’inattendibilità delle dichiarazioni rese.

Nelle more del giudizio di legittimità, l’imputato ha depositato una memoria con cui ha chiesto al Collegio di rimeditare la valutazione di inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha scrutinato l’unico motivo di ricorso, rilevandone l’inammissibilità. La doglianza risulta riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici. Il Collegio richiama, in proposito, Sez. II n. 42046 del 17.07.2019.

I giudici di legittimità sottolineano che la versione dei fatti offerta dal ricorrente è stata giudicata non plausibile dalla Corte distrettuale con motivazione del tutto logica; una diversa lettura dei fatti non è opponibile in sede di legittimità, che non si estende alla rivalutazione del merito.

Quanto all’elemento psicologico, la sentenza impugnata è logicamente argomentata: la Corte territoriale ha reso adeguate ragioni sulla sussistenza del dolo, in conformità con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Viene richiamata Sez. V n. 32914 del 12.07.2011, secondo cui, per la configurabilità del reato di detenzione di banconote contraffatte al fine di metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico, desumibile da qualsiasi elemento sintomatico; assume rilievo, a tal fine, il difetto di indicazioni sull’origine delle banconote e su un diverso lecito fine della detenzione.

Ulteriore profilo di rilievo è la memoria difensiva pervenuta con p.e.c. del 4 settembre 2025. La Corte la ritiene tardiva ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, comunque, priva di decisività.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *