Pene sostitutive: serve procura specifica per il consenso dell’imputato (Cass. pen. Sez. VII n. 34560 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione di pene sostitutive formulata dal difensore al termine del giudizio di appello è inammissibile quando l’imputato non abbia conferito uno specifico mandato a prestare il consenso. Non è idonea a tal fine la procura generale a compiere tutti gli atti previsti dal codice di rito. Ne deriva che, in assenza di specifica procura, l’imputato non avrebbe potuto acconsentire all’eventuale applicazione delle pene sostitutive al momento della lettura del dispositivo, come richiesto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. Il consenso costituisce presupposto indefettibile della richiesta e non può essere supplito dalla volontà del difensore.

Il Fatto

Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna per un furto in appartamento aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2 cod. pen., commesso in danno della proprietaria di una casa rurale.

I ricorrenti deducono tre motivi: violazione di legge e vizi di motivazione sulla responsabilità; mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; mancata applicazione delle pene sostitutive. La difesa insiste con memoria depositata il 10 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo e lo ritiene manifestamente infondato. I ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha fornito risposta puntuale ai rilievi d’appello: entrambi gli imputati sono stati ripresi dalle telecamere installate a protezione dell’immobile, rimosse durante il furto e occultate nel terreno circostante; uno dei ricorrenti è stato trovato in possesso di una porta in ferro provento del reato; l’accesso è avvenuto previa effrazione della porta d’ingresso munita di sbarra e lucchetto.

Su quest’ultimo punto la Corte richiama la nozione di privata dimora. L’edificio era disabitato ma non abbandonato, tanto da essere protetto da un sistema di videosorveglianza. Secondo giurisprudenza costante, anche un immobile non abitato e in cattivo stato di manutenzione, purché non abbandonato, rientra in tale nozione (Sez. IV n. 1782 del 18.12.2018, dep. 2019, Rv. 275073). L’aggravante risulta dunque correttamente contestata.

Anche il secondo motivo è respinto. La Corte territoriale ha osservato che l’immobile fu spogliato di parti essenziali, quali porte e finestre, con un danno patrimoniale non irrisorio, che va oltre il valore economico dei beni sottratti. I ricorrenti non si confrontano con questa motivazione.

Il nucleo argomentativo dell’ordinanza riguarda il terzo motivo. La richiesta di pene sostitutive era stata formulata al termine del giudizio di appello dal difensore degli imputati non presenti in giudizio. La Corte rileva che, in ragione dell’entità della pena inflitta, le pene astrattamente applicabili erano quelle previste dall’art. 20 bis nn. 1), 2) e 3) cod. pen. Gli imputati, però, non avevano conferito al difensore una specifica procura per prestare il consenso all’applicazione delle pene sostitutive. Non basta la generica procura a compiere tutti gli atti previsti dal codice di rito.

Da qui la conseguenza processuale: in tale situazione gli imputati non avrebbero potuto acconsentire all’eventuale applicazione delle pene sostitutive al momento della lettura del dispositivo, come richiesto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. II n. 10641 del 20.12.2023, dep. 2024, Rv. 286137). I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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