Permesso premio e regolare condotta: autonomo l’apprezzamento del giudice di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 32375 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dei permessi premio, ai sensi dell’art. 30-ter l. n. 354 del 1975, la valutazione della magistratura di sorveglianza in ordine al presupposto della regolare condotta costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione delle medesime condotte da parte del giudice della cognizione. L’unico limite è costituito dall’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante. Ne consegue che il riconoscimento, in sede di cognizione, della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non vincola il giudice di sorveglianza, né impedisce di fondare su quella condotta il diniego del beneficio. Il giudice di legittimità non può sindacare gli apprezzamenti di merito, salvo il vizio di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto in espiazione di pena per violazione della normativa sugli stupefacenti, presentava richiesta di permesso premio, respinta dal magistrato di sorveglianza. Il reclamo proposto avverso il rigetto veniva a sua volta respinto dal Tribunale di sorveglianza, che rilevava la mancanza di una regolare condotta in carcere e la necessità di proseguire l’osservazione inframuraria per valutare l’affidabilità esterna del condannato.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, lamentava che non era stata considerata la ragione della richiesta, ossia l’incontro con il figlio, e che i precedenti erano risalenti nel tempo. Aggiungeva che l’episodio disciplinare contestato — l’uso di un telefono cellulare in carcere — era di scarsa gravità, essendo stata riconosciuta in sede di cognizione l’ipotesi della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dei permessi premio, che l’art. 30-ter l. n. 354 del 1975 riserva ai detenuti che abbiano tenuto una regolare condotta durante la detenzione e che non risultino socialmente pericolosi. Su tale presupposto si è concentrata la censura del ricorrente, che contestava la valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza con riguardo alla sanzione disciplinare applicata per il possesso non consentito di un telefono cellulare.
Il giudice di legittimità osserva che il Tribunale ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, che il ricorrente non ha sempre mantenuto regolare condotta in carcere, essendo stato sanzionato disciplinarmente con cinque giorni di esclusione dalle attività in comune. La circostanza che in sede di cognizione sia stata riconosciuta l’ipotesi dell’art. 131-bis cod. pen. non assume rilievo in questa sede.
La ragione è precisata dalla Corte: ai fini della concessione dei benefici penitenziari, la valutazione della magistratura di sorveglianza in ordine al presupposto della regolare condotta, in caso di condotte di rilievo penale tenute durante l’esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tali condotte da parte del giudice della cognizione. L’unico limite è dato dall’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante. Il principio è confortato dal richiamo di Sez. I n. 2380 del 11.10.2018, dep. 2019, Rv. 274870-01.
Su questa base il Tribunale di sorveglianza ha coerentemente escluso la sussistenza del requisito della regolare condotta. Quanto alle residue doglianze, il ricorrente sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e denuncia vizi motivazionali in realtà inesistenti. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con conseguente condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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