Sequestro informatico proporzionato se delimita dati, criteri e tempi (Cass. pen. Sez. V n. 31524/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati informatici, il decreto del pubblico ministero rispetta il principio di proporzionalità quando individua le informazioni ricercate, i criteri di selezione e il termine dell’analisi, assicurando la restituzione dei dati non pertinenti. L’apprensione integrale può essere giustificata dalla necessità tecnica di cristallizzare il patrimonio informativo, purché non si traduca in una ricerca indiscriminata o esplorativa. La selezione può avvenire sulla copia forense se il perimetro materiale e temporale è determinato nel provvedimento e l’operazione è organizzata nel tempo più breve possibile. Contro le ordinanze in materia di sequestro, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge e comprende soltanto i vizi motivazionali radicali.
Il Fatto
Il Tribunale, quale giudice del riesame delle misure reali, confermava un decreto di perquisizione personale e locale, ispezione informatica e sequestro. Il provvedimento riguardava computer, smartphone, pen drive e hard disk nella disponibilità dell’indagato, sottoposto ad accertamenti per accesso abusivo a sistemi informatici d’interesse pubblico e corruzione propria.
Il ricorrente contestava la mancata delimitazione preventiva dei dati da acquisire e il carattere sproporzionato del vincolo. Secondo la difesa, il decreto avrebbe consentito l’apprensione indifferenziata di informazioni personali, affidando la successiva selezione agli organi investigativi. La scarsa rilevanza dei dati emersi dalle verifiche preliminari avrebbe inoltre confermato la natura meramente esplorativa dell’attività.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude anzitutto che possa essere dedotto un ordinario vizio di motivazione. In materia di sequestro preventivo o probatorio, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge. Rientrano in tale nozione gli errori di diritto e processuali, nonché la motivazione del tutto assente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Nel caso esaminato, il provvedimento del riesame rendeva comprensibile il percorso seguito. Il decreto aveva collegato la ricerca dei dati alle contestazioni provvisorie e ai rapporti tra l’indagato e i soggetti indicati negli addebiti. La natura dei reati imponeva di verificare le ragioni degli accessi ai sistemi informatici e l’eventuale esistenza di un accordo corruttivo. Il Tribunale non era invece tenuto a svolgere un accertamento approfondito sulla prova dell’accordo, dovendo verificare soltanto l’astratta configurabilità dei reati sulla base degli elementi rappresentati dall’accusa.
Quanto alla proporzionalità, la Corte richiama l’orientamento che considera illegittima l’apprensione indiscriminata di una massa di dati in assenza di specifiche ragioni o criteri selettivi. Non sono tuttavia applicabili parametri rigidi e predeterminati. Le modalità della selezione devono essere calibrate sulle peculiarità dell’indagine e risultare idonee a evitare acquisizioni eccedenti rispetto alla finalità probatoria.
Il decreto rispettava tali condizioni. Esso individuava la documentazione relativa all’ipotizzato accordo corruttivo e alle ragioni degli accessi abusivi, spiegando la necessità di cristallizzare le informazioni contenute nei dispositivi. Stabiliva inoltre un perimetro temporale collegato alle condotte contestate, indicava i dati e i rapporti da ricercare e fissava in tre mesi il termine dell’analisi. I tecnici dovevano operare sulla copia forense integrale, quale “copia-mezzo”, riversando i soli dati investigativamente rilevanti su una “copia-fine” e consentendo poi il dissequestro della copia integrale.
Questa organizzazione assicurava la temporaneità della compressione dei diritti alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza. La successiva selezione non era rimessa a valutazioni prive di limiti, ma risultava governata da criteri materiali, temporali e funzionali già definiti. La Corte ha quindi ritenuto infondata la censura, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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