Riconoscimento fotografico e visione diretta dei fotogrammi: legittima la condanna (Cass. pen. Sez. VII n. 34571 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento diretto dell’imputato operato dal giudice mediante la visione dei fotogrammi estratti da un filmato acquisito agli atti costituisce un elemento indiziario che concorre, con gli ulteriori e più robusti elementi di prova, a completare il quadro probatorio ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. L’individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria è prova atipica, non regolata dal codice di rito e utilizzabile in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. La sua affidabilità non dipende dalla legalità del mezzo, ma dalla credibilità della deposizione di chi, esaminata la fotografia, si dica certo dell’identificazione. Il motivo che, in sede di legittimità, proponga una difforme lettura degli elementi probatori, senza individuare specifici travisamenti, è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova conferma la sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva condannato l’imputato per il reato di furto in concorso, con le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 4 e 61 n. 5 cod. pen., alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 250 di multa.
Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità. Sostiene che l’identificazione si fondi su dichiarazioni testimoniali contraddittorie degli agenti e su fotogrammi di scarsa risoluzione, e che al giudice non sarebbe consentito operare un riconoscimento diretto degli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente non si confronta criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, ma si limita a reiterare censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, come richiesto dal contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione.
Il motivo, risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori rispetto a quella dei giudici di merito, prefigura una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali. Esula dai poteri della Cassazione l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Nel merito della doglianza, la motivazione della Corte d’appello appare logica, congrua e corretta in diritto. I giudici hanno valorizzato la presenza di plurimi e convergenti elementi idonei a corroborare l’identificazione dell’imputato quale autore del furto. In particolare, il giudice di primo grado ha dato atto di aver proceduto alla visione diretta del filmato acquisito al fascicolo, risultato “molto più nitido delle immagini estratte”: rilievo trascurato nell’atto di gravame e nel ricorso.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento diretto dell’imputato operato dal giudice mediante l’esame dei fotogrammi può costituire indizio che concorre, con altri elementi, a completare il quadro probatorio di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 40731 del 2009). Nella specie il riconoscimento è utilizzato come semplice elemento indiziario, rafforzato dalla concorde descrizione degli agenti, che hanno riconosciuto un soggetto già noto agli uffici e in precedenza fotosegnalato. La dedotta scarsa qualità delle immagini riguardava le riproduzioni fotostatiche, non i fotogrammi originali.
Infine, il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini non è regolato dal codice di rito e costituisce accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 5 n. 22612 del 2009). La certezza della prova non discende dallo strumento, ma dall’attendibilità della deposizione di chi si dica certo dell’individuazione. Da ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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