Furto consumato se la polizia osserva a distanza senza impedire il possesso (Cass. pen. Sez. VII n. 34574 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato. L’osservazione a distanza degli operanti non vale a configurare il tentativo, poiché non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati e non impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza. Irrilevante è, a tal fine, che il monitoraggio costituisca l’esito di una pregressa attività di indagine o di un’iniziativa occasionale.

Il Fatto

Con sentenza della Corte di appello di Roma veniva confermata la condanna pronunciata dal Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di tre imputati per il reato di furto aggravato in concorso, per essersi impossessati, previa effrazione, di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, sottraendola al legittimo proprietario. Il furto era stato ascritto a uno degli imputati come autore materiale e agli altri a titolo di concorso, per averlo coadiuvato, fornito gli utensili per l’effrazione e atteso a bordo di altro veicolo che portasse a termine l’azione.

Avverso la sentenza di appello i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizi di motivazione per essere stato qualificato il fatto come delitto consumato anziché tentato. Sostenevano che l’autore materiale non avesse mai conseguito il possesso dell’auto, poiché l’intera condotta era stata osservata dalla polizia giudiziaria, che avrebbe potuto intervenire e aveva bloccato il veicolo dopo un percorso di un centinaio di metri.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata conforme ai principi di diritto che regolano la materia. La Corte di appello aveva accertato che l’imputato, previa manomissione della serratura e dell’apparecchio di avviamento, era entrato nel veicolo, lo aveva acceso e spostato dal luogo di parcheggio, impegnando la corsia di marcia. Gli operanti, insospettiti dal comportamento, avevano dovuto invertire il senso di marcia e attendere che le condizioni del traffico lo consentissero.

Secondo il giudice di merito, la circostanza che la condotta fosse stata osservata a distanza dagli operanti non rilevava ai fini della qualificazione del furto come tentato. Per impedire che il bene uscisse dalla sfera di controllo della vittima, e quindi che l’autore conseguisse la signoria sul bene sottratto, è necessaria la concomitante vigilanza della persona offesa o di un suo incaricato.

La Corte ha richiamato il principio espresso da Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Rv. 288010, secondo cui integra il furto consumato la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato. Tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza.

La Corte ha altresì precisato che non assume rilievo, ai fini della configurabilità del furto nella forma consumata, l’osservazione a distanza della polizia giudiziaria, sia quando sia frutto di un’iniziativa occasionale, sia quando costituisca l’esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo. Da ciò la manifesta infondatezza dei motivi e l’inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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