Incidente stradale e guida in ebbrezza: sufficiente il nesso materiale (Cass. pen. Sez. VII n. 39898 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta colposa dell’agente, ma è sufficiente il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione del conducente. La circostanza aggravante sussiste quando si verifica un qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, sia idoneo a provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’eventuale coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione del giudice di merito, riproducendo censure già vagliate e disattese, è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, con la contestazione della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale. La difesa aveva sostenuto che il sinistro era stato determinato dall’azione imprevedibile di una terza trasportata, la quale avrebbe azionato inopinatamente il freno a mano.
La Corte di appello aveva ridotto la pena inflitta in primo grado, ritenendo fondato il motivo relativo all’entità della diminuzione per il rito abbreviato. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante e alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati e privi di specificità. Il ricorrente non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che risultava logica, congrua e corretta in punto di diritto, essendo immune da vizi di legittimità.
Quanto all’aggravante, i giudici di merito avevano dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità del prevenuto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’aggravante sussiste quando si verifica un qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, sia idoneo a provocare pericolo alla collettività, senza che rilevi l’eventuale coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4 n. 13150 del 2025; Sez. 4 n. 27211 del 2019).
Nel caso concreto non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta colposa, perché basta il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, provato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il principio è stato ribadito richiamando Sez. 4 n. 54991 del 2017, secondo cui alla condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente è direttamente ricollegabile la situazione di pericolo.
La Corte territoriale aveva inoltre evidenziato che le dichiarazioni della trasportata, anch’essa in stato di alterazione, circa l’azionamento del freno a mano erano eccentriche rispetto all’oggetto della prova decisiva. La sua decisione di azionare il dispositivo di emergenza era dipesa proprio dalla constatazione che il conducente, visibilmente ebbro, procedeva a velocità eccessiva con rischio di incidente, dando così fondamento alla circostanza aggravante.
Manifestamente infondato è risultato anche il secondo motivo, relativo alla misura della riduzione per il rito abbreviato. La Corte di appello, pur senza indicarlo espressamente, era partita dalla medesima pena base minima, riducendola della metà, con ciò correggendo l’errore del primo giudice che l’aveva diminuita di un terzo. La Corte ha quindi escluso che residuasse alcun interesse a dolersi di tale statuizione.
Nota della Redazione
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