Furto in abitazione, nessuna attenuante di lieve entità e diniego delle generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 34611 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, per il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., un’ipotesi attenuata per i casi di lieve entità. La questione di legittimità costituzionale del minimo edittale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., è già stata dichiarata inammissibile, poiché il rimettente non indica una grandezza preesistente trasponibile per linee interne nel testo censurato e i tertia comparationis non esprimono un’offensività omogenea a quella del delitto in esame. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Il diniego delle generiche e la mancata revoca dell’espulsione trovano adeguata motivazione nella perdurante pericolosità sociale del condannato.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12.05.2025, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto in abitazione e ha mantenuto l’espulsione dallo Stato, negando le circostanze attenuanti generiche. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
Con il primo motivo ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 624-bis, comma 1, cod. pen.; con il secondo e il terzo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente sul diniego delle generiche e sul mancato riesame dell’espulsione. La difesa ha depositato memoria insistendo per la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché prospetta un enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha richiamato la Corte cost. n. 117/2021, che aveva già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. In tale occasione la Consulta ha sottolineato che il giudice rimettente non aveva indicato una grandezza preesistente trasponibile per linee interne nella disposizione censurata, finendo per chiedere alla Corte di sostituirsi alle scelte legislative.
Nessuno dei tertia comparationis esprimeva, inoltre, un’offensività omogenea a quella del delitto in esame, caratterizzata dalla lesione dell’inviolabilità del domicilio garantita dall’art. 14 Cost. La Corte ha però richiamato anche la Corte cost. n. 190/2020, ove si segnala che l’incremento dei valori edittali dei reati contro il patrimonio richiede attenta considerazione da parte del legislatore.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale logica, congrua e corretta in punto di diritto. Il diniego delle attenuanti generiche si fonda sull’assenza di elementi giustificativi: non rileva l’età dell’imputato, non particolarmente giovane all’epoca dei fatti, né la confessione, avendo ammesso circostanze già inconfutabilmente emerse. Inoltre difettano la particolare tenuità del fatto, per l’uso di violenza sulle cose, l’ora notturna, la pluralità delle azioni, il valore della refurtiva e l’atteggiamento minaccioso, e il profilo soggettivo ex art. 133 cod. pen., per i precedenti penali.
La Corte ha richiamato il principio per cui è sufficiente che il giudice riferisca la motivazione agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. III n. 23055 del 23.04.2013). Il terzo motivo, infine, è stato disatteso: la mancata revoca dell’espulsione ex art. 235 cod. pen. e art. 15 d.lgs. n. 286/1998 poggia sulla perdurante pericolosità sociale, desunta dai precedenti e dalla violazione di una misura cautelare applicata nel procedimento.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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