Proroga 41-bis, la probabilità ragionevole del collegamento è sufficiente (Cass. pen. Sez. 7 n. 19537 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis l. n. 354/1975 non esige la dimostrazione in termini di certezza della sussistenza di collegamenti attuali con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. Il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione del provvedimento di proroga è limitato alla verifica della sua apparenza o manifesta illogicità, senza poter rivalutare il merito degli elementi indiziari.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto da un detenuto, sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Il ricorrente, attraverso i propri difensori, aveva dedotto violazione di legge, lamentando che la motivazione dell’ordinanza fosse meramente apparente in ordine alla persistente capacità di mantenere contatti con l’organizzazione criminale di riferimento. Secondo la difesa, il provvedimento si fondava esclusivamente sulla biografia criminale del soggetto e sulla vitalità dell’organizzazione, senza valutare la sua attuale pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha premesso che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza. È invece necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, richiamando sul punto il precedente di Sez. 1, n. 20986 del 2020.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato il provvedimento, richiamando specifici e significativi elementi: l’elevato spessore criminale del ricorrente, emergente dalla sua biografia e dalla posizione di vertice rivestita all’interno dell’organizzazione mafiosa operante nel mandamento di appartenenza; l’assenza di comportamenti antitetici al sodalizio, desumibile anche dai numerosi provvedimenti di trattenimento della corrispondenza quale indice di attuale pericolosità; la persistente vitalità del gruppo criminale di riferimento, attestata da indagini recenti e dall’emissione di ordinanze custodiali nel periodo 2023-2025 nei confronti di soggetti storicamente collegati all’ambiente familiare del detenuto.
La Corte ha infine rilevato che il ricorso si risolveva impropriamente nella denuncia di una serie di vizi motivazionali non deducibili in sede di legittimità, atteso che la valutazione degli elementi indiziari appartiene al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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