Liberazione anticipata sulla pena sostitutiva: competente il magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 34652 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen. è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, introdotta dalla riforma Cartabia, in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.. A decidere sulla relativa richiesta è competente il magistrato di sorveglianza, non il giudice dell’esecuzione. L’art. 69-bis ord. pen., come sostituito dal d.l. n. 92 del 2024, convertito dalla legge n. 112 del 2024, attribuisce espressamente al magistrato di sorveglianza l’adozione del provvedimento che concede o nega il beneficio, con reclamo al tribunale di sorveglianza. Le esigenze di concentrazione della competenza in capo al giudice dell’esecuzione recedono dinanzi al dato testuale, non superabile in via interpretativa.

Il Fatto

Un condannato, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. divenuta irrevocabile, ha visto convertita la pena detentiva nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Con istanza al Magistrato di sorveglianza di Bologna, ha chiesto la concessione della liberazione anticipata sui semestri di pena sostitutiva già scontata.

L’Ufficio di sorveglianza di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza e ha trasmesso gli atti al GIP del Tribunale di Bologna, non condividendo l’indirizzo della Cass. pen. Sez. I n. 18955 del 2025. Il GIP, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo di competenza, richiamando la pronuncia della Cassazione, e ha rimesso gli atti alla Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto l’ammissibilità del conflitto. La stasi processuale, determinata dal rifiuto formalmente manifestato da entrambi i giudici di conoscere del medesimo procedimento, è insuperabile senza l’intervento decisorio emesso ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.

Nel merito, il caso riguarda il riconoscimento della liberazione anticipata nell’ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. La Corte ribadisce l’indirizzo delle Sez. I n. 18955 del 20.03.2025 e n. 10302 del 10.01.2025, secondo cui il beneficio è applicabile alla pena sostitutiva, in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.

Sul piano della competenza, il giudice cui spetta decidere è il magistrato di sorveglianza: il dato normativo è inequivoco. L’art. 69-bis ord. pen., come sostituito dal d.l. n. 92 del 2024, convertito dalla legge n. 112 del 2024 — dunque in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 — prevede al comma 4 che il provvedimento che concede o nega il beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, e al comma 5 che avverso l’ordinanza il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

La Corte prende atto delle considerazioni esposte dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, che avrebbe ritenuto opportuna una concentrazione della competenza in capo al giudice dell’esecuzione. Tali esigenze sistematiche, tuttavia, recedono innanzi al dato testuale, non superabile in via interpretativa. In conformità con le pronunce richiamate, cui la Corte intende dare continuità, viene dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna, al quale gli atti sono trasmessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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