Carenza di interesse sopravvenuta nell’impugnazione cautelare dopo la sostituzione della misura (Cass. pen. Sez. VI n. 30384 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. costituisce condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, anche cautelare, deve essere concreto e persistere sino al momento della decisione. La sopravvenuta cessazione o sostituzione della misura custodiale determina carenza di interesse a impugnare, salvo che l’impugnazione abbia devoluto l’accertamento delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., e non anche quando i motivi investano le esigenze cautelari o la scelta tra le diverse misure ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen.. In tale ultima ipotesi le censure non rientrano tra le ragioni idonee a fondare il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 314 cod. proc. pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l’insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e l’inadeguatezza della misura applicata.
Il Procuratore Generale, pur condividendo le censure sulla qualificazione del fatto, ha concluso per il rigetto. Nelle more, la misura custodiale è stata sostituita con la sola misura dell’obbligo di dimora.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ribadisce che l’interesse di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, anche cautelare, e deve essere concreto e persistere sino al momento della decisione.
Il principio è ancorato a un orientamento consolidato: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165, richiamata per la persistenza dell’interesse; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397, secondo cui è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento cautelare se l’ordinanza genetica è stata, nelle more, revocata o dichiarata inefficace.
La Corte distingue poi le ipotesi in cui l’interesse sopravvive. Dopo la cessazione della misura, l’interesse all’impugnazione è ravvisato in correlazione con il diritto all’equa riparazione per l’ingiusta detenzione e con la disposizione dell’art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., a condizione che con l’impugnazione sia stato devoluto l’accertamento delle condizioni di applicabilità della misura di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., e non quando i motivi riguardino le esigenze cautelari o la scelta tra le diverse misure ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., ipotesi non idonee a fondare il diritto di cui all’art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 19334 del 18/01/2013, Rubino, Rv. 256497; Sez. 6, n. 2210 del 06/12/2007, dep. 2008, Magazzù, Rv. 238633).
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che la sopravvenuta sostituzione della misura custodiale con l’obbligo di dimora ha determinato la carenza di interesse, sia in ragione della natura della misura applicata sia delle questioni oggetto del ricorso, attinenti alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Segue la dichiarazione di inammissibilità, senza condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (sul punto Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
Nota della Redazione
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