Aggravante non contestata tamquam non esset e prescrizione del reato (Cass. pen. Sez. II n. 34663 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante ad effetto speciale non contestata deve essere considerata tamquam non esset. In assenza di rituale contestazione suppletiva ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., il giudice non può ritenerla sussistente in base alle risultanze dibattimentali, né restituire gli atti al pubblico ministero, essendo inapplicabile la disciplina del fatto diverso. L’aggravante non contestata non incide sul nucleo essenziale della fattispecie e non determina diversità del fatto ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. Il termine di prescrizione va pertanto calcolato con riferimento al reato semplice, con pena edittale più bassa. Resta fermo il principio per cui, in presenza di parte civile costituita, il giudice dell’impugnazione deve privilegiare lo scrutinio sulla responsabilità rispetto alla immediata declaratoria di estinzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, decidendo sugli appelli degli imputati avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, rideterminava le pene per alcuni capi di imputazione relativi a episodi di estorsione consumata in concorso e confermava nel resto la decisione di primo grado.
Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata contestazione in fatto della circostanza aggravante delle più persone riunite e la mancata rilevazione della prescrizione. La questione centrale riguardava la possibilità per il giudice di merito di ritenere integrata l’aggravante sulla sola base delle dichiarazioni rese in dibattimento dalle persone offese, in difetto di contestazione suppletiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato incontestato: nelle contestazioni dei capi di imputazione non compare il richiamo al comma secondo dell’art. 629 cod. pen., né al numero dell’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., e nella parte descrittiva non è delineata alcuna condotta commessa nella compresenza degli imputati. Il giudice di appello aveva però ritenuto provata storicamente l’aggravante sulla base delle dichiarazioni dibattimentali delle persone offese, così integrando a posteriori la parte descrittiva dell’imputazione.
Il ragionamento è errato in diritto. La Corte richiama il principio delle Sezioni unite n. 21837 del 2012 (Alberti), secondo cui l’aggravante speciale delle più persone riunite esige la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia. Richiama altresì la recente Sez. V n. 15455 del 2025 (La Giglia), che ha ribadito come, in assenza di contestazione, il giudice non possa restituire gli atti al pubblico ministero né ritenere esistente la circostanza in base agli atti, dovendosi limitare a condannare per il fatto non circostanziato.
La diversità del fatto ex art. 521 cod. proc. pen. è da escludere quando risultino configurabili solo nuove o diverse circostanze aggravanti. L’aggravante non incide sulla fattispecie incriminatrice, ma rileva solo per la maggiore gravità dell’illecito. Il “fatto diverso” consiste in un’ipotesi storica difforme e incompatibile con quella contestata, correlata alle componenti essenziali di condotta, nesso causale ed evento. La soluzione è coerente con la Corte cost. n. 230 del 2022, che ha escluso la trasmissione degli atti al pubblico ministero in caso di aggravante non contestata.
L’aggravante ritenuta in sentenza è dunque tamquam non esset. Il termine di prescrizione andava calcolato con riferimento all’estorsione semplice, con massimo edittale di dieci anni di reclusione. Applicando la più favorevole disciplina della legge n. 251 del 2005, per i reati commessi al più tardi nel marzo 2003 il termine risultava elasso già nel 2015, ben prima della decisione di secondo grado.
Quanto agli imputati che non avevano censurato l’accertamento della responsabilità, l’annullamento è disposto senza rinvio, con conferma delle statuizioni civili, essendo irrevocabile l’accertamento del fatto produttivo di danno civile. Per gli altri, le cui difese avevano contestato specificamente la motivazione apparente sulla attendibilità del narrato della parte civile, la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, prevalendo lo scrutinio sulla responsabilità rispetto alla presa d’atto dell’estinzione, secondo il principio delle Sezioni unite n. 36208 del 2024 (Calpitano).
Nota della Redazione
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