Inammissibile il ricorso su misure cautelari se introduce domande nuove (Cass. pen. Sez. II n. 34664 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di continuità della catena devolutiva e l’architettura piramidale del giudizio di impugnazione escludono che possa essere rivolta al giudice del controllo di merito, ed eventualmente alla Corte di legittimità, una domanda non previamente avanzata. Ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. restano fuori dal perimetro del devolvibile gli argomenti di doglianza non prospettati al giudice che procede nel merito e a quello intervenuto in sede di impugnazione. Sono invece sempre impugnabili i provvedimenti in materia di misure coercitive detentive autocustodiali che incidono sulle modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 284, commi 2 e 3, cod. proc. pen., perché modificano in modo apprezzabile e durevole il regime di vita e il tasso di afflittività della misura. La valutazione dello stato di assoluta indigenza, quale presupposto per l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa esterna, va improntata a criteri di particolare rigore, senza che possa pretendersi una prova legale del medesimo stato.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva chiesto al giudice di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa presso la propria azienda commerciale e di ottenere la revoca del divieto di comunicare con soggetti diversi dai familiari conviventi. Il Tribunale di Locri aveva disatteso entrambe le istanze; il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Reggio Calabria, con ordinanza del 10 giugno 2025, aveva rigettato l’appello proposto dall’imputato ex art. 310 cod. proc. pen.

La decisione del Tribunale della cautela si fondava sul difetto di prova dell’assoluta indigenza dell’istante, titolare di un’azienda commerciale asseritamente in pericolo di decozione, e sulla reiterazione di condotte trasgressive delle prescrizioni. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto individuato il perimetro delle domande prospettabili in questa fase processuale. Il principio di continuità della catena devolutiva impedisce di rivolgere al giudice del controllo, ed eventualmente alla Corte di legittimità, una domanda non previamente avanzata. Ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., restano fuori dal devolvibile gli argomenti non prospettati al giudice del merito e a quello dell’impugnazione.

Su questa base la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. e all’adeguatezza della misura ex art. 275 cod. proc. pen., perché non avevano formato oggetto di domanda nei gradi precedenti. Ha invece ribadito che sono sempre impugnabili i provvedimenti afferenti le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari ex art. 284, commi 2 e 3, cod. proc. pen., che incidono in modo apprezzabile e durevole sul regime di vita della persona, richiamando Sezioni Unite n. 24 del 1996 e le successive Sez. I n. 1536 del 2018 e Sez. VI n. 13718 del 2020.

Nel merito, il motivo che censurava la manifesta illogicità della motivazione è stato ritenuto manifestamente infondato. Il Tribunale aveva logicamente argomentato il rigetto, escludendo l’equivalenza tra il prospettato stato di decozione dell’azienda e lo stato di indigenza personale, che deve essere dimostrato da chi chiede l’autorizzazione. La Corte ha condiviso tale impostazione: l’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. richiede una situazione di assoluta indigenza da valutare in termini di indipendenza e assolutezza, con criteri di particolare rigore, senza però giungere a pretendere una prova legale attestante l’impossidenza dei redditi.

Quanto ai divieti accessori, la Corte ha confermato la logicità della motivazione che valorizzava una serie di condotte, non tutte penalmente illecite, dimostrative della natura trasgressiva dell’imputato e della violazione reiterata delle prescrizioni. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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