Concordato in appello: ricorso per cassazione ammissibile solo su vizi del consenso (Cass. pen. Sez. II n. 34670 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sulle questioni rilevabili d’ufficio, sulle cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, sulle circostanze aggravanti e sulla qualificazione giuridica del fatto. È tuttavia proponibile il ricorso che deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, sempre che la censura sia specificamente allegata e non meramente aritmetica.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., revocando l’interdizione dai pubblici uffici e confermando la condanna per tentata estorsione in concorso.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità e mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura particolare della sentenza resa all’esito di concordato in appello. Il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando investe la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale o il contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo.
Restano invece precluse le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sulle questioni rilevabili d’ufficio, sulle nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, sulle circostanze aggravanti e sulla qualificazione giuridica del fatto. Il collegio richiama sul punto Sez. 2 n. 30990 del 2018, Sez. 5 n. 29243 del 2018, Sez. 5 n. 15505 del 2018, Sez. 3 n. 30190 del 2018 e Sez. 6 n. 4665 del 2020. In conseguenza dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta rinunciato ai motivi di appello la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5 n. 46850 del 2022).
Su questa base il secondo e il terzo motivo sono dichiarati non consentiti.
Quanto al primo motivo, la Corte non nega in astratto la proponibilità: è ammissibile il ricorso che deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di concordato (Sez. U n. 19415 del 2023, Fazio). L’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione, che ai sensi dell’art. 157, settimo comma, cod. proc. pen. deve avere forma espressa, senza equipollenti (Sez. 5 n. 6991 del 2024, Cosignani).
Nel caso concreto, però, la censura è formulata in modo oltremodo generico. Il ricorrente non ha allegato eventi sospensivi o interruttivi né la sequela procedimentale, limitandosi a richiamare il tempus commissi delicti, profili circostanziali e l’età del ricorrente. La prescrizione è un evento giuridico, non un mero fatto naturale, e il suo accertamento esige la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto (Sez. 4 n. 13353 del 2025, Sez. 5 n. 12093 del 2021, Sez. 2 n. 35791 del 2019, Sez. 3 n. 4422 del 2025, Sez. 3 n. 27061 del 2014). Il motivo è dunque insuperabilmente generico per aspecificità.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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