Messa alla prova, revoca anche per singola trasgressione grave (Cass. pen. Sez. IV n. 3009 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, l’art. 168 quater cod. pen. non richiede necessariamente una pluralità di condotte trasgressive. Anche una singola trasgressione delle prescrizioni imposte legittima il provvedimento di revoca, quando per qualità e gravità sia tale da escludere una prognosi positiva sull’evoluzione della personalità del sottoposto. Il giudice di merito dispone di uno spazio di discrezionalità limitato all’apprezzamento dei presupposti di legge, con specifico onere di motivazione ai sensi dell’art. 464 octies cod. proc. pen., censurabile in cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza impugnata, ha revocato il provvedimento con cui aveva ammesso l’imputato alla messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 168 quater n. 1 cod. pen. La difesa ha sostenuto l’insussistenza di una grave e reiterata trasgressione al programma, richiamando la relazione dell’UEPE: l’imputato aveva svolto 85 ore di lavori di pubblica utilità sulle 125 previste, con il solo difetto di non aver contattato il SERD competente e di non aver mantenuto rapporti regolari con l’assistente sociale.
La questione giunge davanti alla Corte perché il ricorrente contesta la qualificazione delle trasgressioni come gravi e reiterate e deduce l’assenza di una valida ragione a sostegno delle medesime.
La Motivazione della Corte
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il Collegio rileva che la difesa lamenta una violazione di legge ma, a ben vedere, la sostiene con argomenti che di per sé ne evidenziano l’insussistenza, richiamando proprio il contenuto della relazione dell’UEPE che costituisce il presupposto del provvedimento impugnato.
La disciplina dell’art. 168 quater cod. pen. contempla la revoca in presenza di specifici casi: grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni, rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità, commissione durante il periodo di prova di un altro delitto non colposo o di reato della stessa indole. Tutte le ipotesi si correlano all’obbiettiva dimostrazione dell’infedeltà dell’interessato rispetto all’impegno assunto e alla smentita della fiducia accordata dall’ordinamento sul buon esito della prova.
È incontestato, e anzi presupposto dalla stessa relazione richiamata nel ricorso, che l’imputato ha trasgredito le prescrizioni. La difesa contesta il giudizio del Tribunale su due profili: la qualificazione delle trasgressioni come gravi e reiterate e l’assenza di valida ragione.
Sul primo profilo, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui anche una singola trasgressione legittima la revoca, dovendosi interpretare l’espressione «ripetute e gravi trasgressioni» quale presupposto sostanziale riferibile anche a una condotta isolata, di qualità e gravità tali da escludere una prognosi positiva (Sez. IV n. 19226 del 04.03.2020). È inoltre pacifico che il giudice sia titolare di uno spazio di discrezionalità limitato all’apprezzamento dei presupposti di legge, con onere di motivazione censurabile in cassazione (Sez. VI n. 28826 del 23.02.2018).
Sul secondo profilo, il ricorrente oppone di essersi giustificato rappresentando di essersi «perso un po’ nel percorso», ma di essersi già riattivato per andare al SERD: allegazione aspecifica e inidonea a evidenziare l’illegittimità del provvedimento. Pur stigmatizzando l’eccessiva sinteticità dell’ordinanza di revoca, il Collegio rileva che l’insussistenza del vizio emerge dalle stesse allegazioni del ricorrente. Il giudice di merito, con valutazione discrezionale incentrata sul totale disinteresse manifestato dall’imputato per il percorso da lui stesso proposto, ha correttamente applicato l’art. 168 quater n. 1 cod. pen. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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