Giudicato cautelare reale superabile solo da elementi nuovi (Cass. pen. Sez. II n. 34675 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari reali, la preclusione derivante dal giudicato cautelare concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte. Essa opera allo stato degli atti ed è preordinata a evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento. Ne consegue che la preclusione può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. L’ordinanza cautelare del tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, perché tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. solo per il provvedimento adottato inaudita altera parte. In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale rientra la motivazione omessa o meramente apparente, non la contestazione della tenuta logica dell’apparato argomentativo.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto da una terza interessata avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza di restituzione di una somma di denaro oggetto di sequestro preventivo nei confronti del padre, indagato per autoriciclaggio.

La ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza, deducendo un unico motivo: la carenza o mera apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il tribunale, ricalcando le considerazioni del giudice e del pubblico ministero e valorizzando il giudicato cautelare, avrebbe omesso di confrontarsi con i nuovi elementi allegati dalla parte.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dal principio generale secondo cui la preclusione del giudicato cautelare opera allo stato degli atti e riguarda solo le questioni trattate, non quelle deducibili e non dedotte; essa è superabile se sopravvengono elementi nuovi idonei ad alterare il quadro definito, come affermato da Sez. 3 n. 10245 del 2024 e da Sez. 2 n. 49188 del 2015.

Nel caso concreto, la stessa Corte aveva già qualificato come meramente fattuali le censure della ricorrente sulla riconducibilità della somma al padre, desunta dal rinvenimento del denaro nello studio, da un messaggio e dalle incongruenze cronologiche degli atti giustificativi (cfr. Sez. 2 n. 41861 del 2024). Il tribunale, su tali basi e senza ulteriori atti di indagine, ha ritenuto che non fossero emersi elementi nuovi, anche per l’implausibilità della tesi difensiva.

Quanto alla pretesa ripetizione degli argomenti del primo giudice, il Collegio ribadisce che l’ordinanza del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari: il requisito è posto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. solo per la misura adottata inaudita altera parte, ed è funzionale a garantire l’equidistanza tra requirente e giudicante (cfr. Sez. 1 n. 8518 del 2020 e Sez. 6 n. 1016 del 2019).

In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il ricorso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione omessa o apparente. Non sono perciò consentite le censure che, sotto tale veste, contestano la tenuta logica dell’argomentazione. Il tribunale, pur sinteticamente, dà conto dell’insufficienza dei nova dedotti. Ne segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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