Domicilio dichiarato prevale sull’elezione nel medesimo verbale (Cass. pen. Sez. II n. 34674 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di dichiarazione di domicilio e contestuale elezione di domicilio presso il difensore, rese dall’indagato con il medesimo atto, non sussiste una manifestazione equivoca di volontà allorché la seconda risulti mera clausola della modulistica utilizzata dalla polizia giudiziaria, eventualmente incisa da segno di espunzione. La dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata. Non è configurabile il delitto di estorsione quando il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, prospetti l’alternativa tra rinuncia a parte della retribuzione e perdita dell’opportunità di lavoro; il reato sussiste, invece, quando nella fase esecutiva del contratto il datore corrisponda trattamenti retributivi deteriori sotto minaccia, anche larvata, di licenziamento.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 30 gennaio 2025, ha confermato integralmente la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Caltagirone il 25 gennaio 2023 nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81 e 629 cod. pen.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Con i primi due ha dedotto la violazione degli artt. 157, 161 e 179 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, lamentando il mancato rilievo della nullità assoluta per la non rituale instaurazione del contraddittorio, in relazione alla dichiarazione e alla contestuale elezione di domicilio contenute nell’avviso di conclusione delle indagini. Con il terzo e il quarto motivo ha contestato la sussistenza della minaccia e della costrizione della persona offesa, ritenendo congetturale il collegamento causale tra l’accettazione delle condizioni lavorative irregolari e la prospettata interruzione del rapporto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, per essere stato proposto con motivi non consentiti ovvero manifestamente infondati. Quanto alla ritualità della vocatio in ius di primo grado, i giudici di appello hanno ritenuto correttamente perfezionata l’attività notificatoria successiva all’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., ricevuto a mani proprie dall’indagato, mediante compiuta giacenza del plico contenente la citazione a giudizio.

La relata di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini riporta, sul modulo prestampato, l’espressa dichiarazione di elezione di domicilio a un indirizzo di residenza, seguita dalla nomina del difensore di fiducia, con una riga trasversale che attraversa le righe bianche e termina sfiorando la locuzione relativa all’elezione presso lo studio legale. In calce è presente la sottoscrizione del destinatario. A fronte di ciò, risulta manifestamente infondata la doglianza sulla pretesa preponderanza data alla dichiarazione di domicilio rispetto alla contestuale elezione.

La prima, con ogni evidenza, costituisce l’espressione della reale volontà della parte, come cristallizzata dal verbalizzante; la seconda non è che una clausola della modulistica impiegata dalla polizia giudiziaria, peraltro parzialmente incisa dal segno grafico di espunzione. Difettando una manifestazione equivoca di volontà, i precedenti allegati dal ricorrente non sono esattamente in termini; d’altronde, tale indirizzo aveva chiarito che sarebbe preclusa all’imputato la relativa eccezione, giusta il disposto dell’art. 182, comma primo, cod. proc. pen., avendo egli dato causa alla nullità con la propria duplice dichiarazione.

Quanto al presunto canone esegetico che premierebbe la continuità rispetto a una precedente elezione, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 41280 del 2006, secondo cui la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione pur non espressamente revocata.

Sulla responsabilità, la Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui non è configurabile il delitto di estorsione qualora il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l’alternativa tra la rinuncia a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunità di lavoro. Il reato sussiste, invece, quando nella fase esecutiva del contratto il datore corrisponda trattamenti retributivi deteriori sotto minaccia, anche larvata, di licenziamento, essendo evidente il danno arrecato ai lavoratori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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