Patteggiamento: inammissibile il ricorso sulla qualificazione e sull’ipotesi lieve (Cass. pen. Sez. II n. 12026 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione che deduca l’erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. è ammesso nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore del capo di imputazione e dalla motivazione. Nella rapina impropria la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, senza necessità di contestualità temporale. Non è inoltre deducibile, in sede di legittimità, la riconducibilità del fatto all’ipotesi lieve introdotta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. se la circostanza attenuante, pur deducibile, non sia stata menzionata nella richiesta di applicazione di pena.
Il Fatto
Il Tribunale di Savona, su richiesta dell’imputato formulata alla presenza del difensore di fiducia e con il consenso del pubblico ministero, applicava la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 400 di multa per fatti di rapina impropria.
Il condannato ricorreva per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che a suo avviso andava inquadrato nel tentato furto o, in subordine, nella tentata rapina. Contestava inoltre l’illegalità della pena e l’omessa considerazione dell’ipotesi lieve conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Procura Generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove da un rilievo processuale: la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto. Tale vizio è configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. La Corte richiama, sul punto, Sez. 2 n. 14377 del 2021 e Sez. 4 n. 13749 del 2022. Nel caso concreto il ricorso evoca una serie di elementi fattuali che non emergono dalla sentenza impugnata e dei quali non è possibile, in sede di legittimità, una rivalutazione finalizzata a un diverso inquadramento giuridico.
Nel merito della qualificazione, il collegio ribadisce che nella rapina impropria la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione e in pregiudizio di persona diversa dal derubato. Non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia: è sufficiente che tra le due attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte. Sul punto richiama Sez. 7 n. 34056 del 2014 e Sez. 2 n. 43764 del 2013. La minaccia necessaria a integrare l’elemento oggettivo può consistere, con valutazione da effettuarsi ex ante, in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell’agente, astrattamente idoneo a turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Sez. 2 n. 48955 del 2019).
Quanto al tentativo, la Corte esclude che l’episodio potesse esservi ricondotto: ai fini della consumazione non è necessario che l’agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo contrario il controllo del personale di vigilanza, idoneo a impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità (Sez. 2 n. 15584 del 2021; Sez. 2 n. 11135 del 2017).
Da ultimo, il collegio ritiene non deducibile in sede di legittimità la riconducibilità del fatto all’ipotesi “lieve” della rapina, frutto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. intervenuta con la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale. L’accordo processuale è intervenuto il 09/09/2024, mentre la decisione del giudice delle leggi è stata depositata il 13/05/2024. L’imputato non può lamentare la mancata considerazione di una circostanza attenuante che, pur deducibile, non fu dedotta e non formò oggetto dell’accordo, come affermato in Sez. 5 n. 17982 del 2020. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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