Misure cautelari e doppia presunzione: ricorso inammissibile se contesta il merito (Cass. pen. Sez. II n. 34678 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento. Non è invece ammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Al giudice di legittimità spetta la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo da elementi concreti, che il ricorrente ha l’onere di prospectare in modo specifico.
Il Fatto
La Corte di appello ha riconosciuto il ricorrente colpevole del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e, con separata ordinanza, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L’ordinanza cautelare, confermata in un primo momento dal Tribunale del riesame, è stata poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione per vizio di motivazione. In sede di rinvio il Tribunale del riesame ha nuovamente confermato il titolo cautelare, ritenendo non superata la doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ravvisando concrete esigenze cautelari anche in vista della possibile prossima esecuzione della pena.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo il vizio di motivazione in ordine all’asserita insussistenza delle esigenze cautelari, richiamando il tempo trascorso dai fatti contestati, la mancanza di rituale affiliazione al sodalizio e le proprie condizioni di salute.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, senza confrontarsi adeguatamente con gli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame nel riconoscere come non superata la doppia presunzione. Il ricorso che deduca l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone una diversa ricostruzione dei fatti.
Richiamando un consolidato orientamento di legittimità (Sez. II n. 31553 del 17.05.2017, Rv. 270628; Sez. II n. 27866 del 17.06.2019, Rv. 276976), la Corte ha ribadito che al giudice di legittimità è consentita la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, e non il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate.
Nel merito, il Tribunale del riesame aveva evidenziato che il tempo trascorso dal periodo oggetto di contestazione non valeva a superare la presunzione, poiché le risultanze processuali rivelavano una pluralità di elementi sintomatici di una militanza attiva nell’associazione anche oltre il periodo contestato e una personalità proclive al delitto. La Corte ha ritenuto che tale percorso argomentativo, aderente al dettato della sentenza rescindente della Sez. VI n. 10086/2025, sia immune da vizi logici.
Il ricorso è risultato inoltre aspecifico, non confrontandosi con le argomentazioni relative all’attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b), cod. proc. pen., da collegarsi all’approssimarsi della definizione dell’iter giudiziario e al concreto pericolo di fuga. La deduzione delle condizioni di salute, conseguenti a un pregresso infarto, non è stata ritenuta di per sé incompatibile con le esigenze cautelari riconosciute. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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