Estorsione aggravata dal metodo mafioso e minaccia implicita (Cass. pen. Sez. II n. 34676 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La minaccia costitutiva del delitto di estorsione non deve necessariamente essere palese, esplicita e determinata, potendo manifestarsi in forme implicite, larvate, indirette e indeterminate, essendo sufficiente la sua idoneità a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa. Integra pertanto l’aggravante del metodo mafioso la richiesta di denaro formalmente priva di espressioni di eclatante minaccia, quando l’evocazione, anche obliqua e allusiva, di un chiaro contesto mafioso attribuisca alla pressione una carica intimidatrice più penetrante, energica ed efficace, percepita come tale dalla vittima. La minaccia intimidatoria può dunque essere “silente”, dissimulata sotto formule di apparente cordialità.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, in funzione di Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, ha disposto la custodia in carcere nei confronti di due indagati in relazione ai reati di cui agli artt. 110-629 e 56-110-629 cod. pen., contestati con l’aggravante del metodo mafioso.
Avverso tale ordinanza gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per difetto di motivazione rafforzata e per impossibilità di configurare il metodo mafioso, ricavato unicamente dai legami familiari; e l’insussistenza delle esigenze cautelari, fondate su valutazioni congetturali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato principio per cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando proponga censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolva in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, richiamando Sezioni Unite n. 11 del 2000. Il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato.
Costituisce inoltre questione di fatto, rimessa al giudice di merito, l’interpretazione del contenuto delle conversazioni captate, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha analizzato e apprezzato unitariamente tutti gli elementi indiziari, ritenendo sussistenti i gravi indizi per entrambi i reati, ivi compresi i profili circostanziali. Nonostante le persone offese avessero riferito di non essersi sentite minacciate, il Tribunale ha valorizzato il contenuto inespresso ma chiaro delle assillanti pretese di denaro, le modalità di comunicazione (anche con telefonate dall’interno di un istituto di reclusione) e le dichiarazioni di congiunti e conoscenti, che hanno confermato lo stato di turbamento e soggezione, alla luce del costante richiamo all’organizzazione mafiosa a suo tempo diretta dal padre della ricorrente.
La Corte ribadisce che la minaccia estorsiva può manifestarsi anche in forma implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a coartare la volontà della vittima; una richiesta pur formalmente priva di espressioni di eclatante minaccia può racchiudere un’energica carica intimidatrice, percepita come tale anche alla sola luce dell’evocazione di un contesto mafioso, richiamando Sez. II n. 51324 del 2023 e Sez. III n. 44298 del 2019. L’aggravante del metodo mafioso è stata pertanto ritenuta sussistente su un concreto presupposto, e non su congetture psicologiche: le sottili allusioni richiamavano alla mente del soggetto passivo l’incombere del sodalizio criminale siciliano, così che la minaccia assunse la veste propria dell’agire mafioso.
Quanto alle esigenze cautelari, i giudici di merito hanno chiarito, prima di richiamare la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato, stigmatizzando la mole di interlocuzioni pressanti, i contatti con un pregiudicato inserito nella malavita e l’inefficacia deterrente delle precedenti condanne. Il solo decorso del tempo non supera la presunzione di legge, avuto riguardo all’aggravante mafiosa contestata e ritenuta. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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