Misure cautelari: inammissibile il ricorso che chiede una diversa valutazione degli indizi (Cass. pen. Sez. II n. 34679 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che investono la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il giudice di legittimità verifica l’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il merito dell’apprezzamento probatorio. Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi, senza necessità di riscontri oggettivi esterni ai fini della attendibilità estrinseca, purché ne sia riconosciuta la spontaneità e la congruenza. Il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione del sodalizio è sorretto da elementi concreti, non da argomentazioni generiche.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la misura della custodia in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari, in relazione al tentativo di estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione di un gruppo criminale operante nel territorio.

Il Tribunale aveva fondato il quadro indiziario sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle dichiarazioni del padre di questa, da fonti intercettive e dagli esiti di servizi di osservazione. Aveva inoltre ritenuto non superata la doppia presunzione in materia di esigenze cautelari, valorizzando i precedenti penali del ricorrente e la sua vicinanza a soggetti posti al vertice del sodalizio. Da qui i quattro motivi di impugnazione, incentrati sul difetto di motivazione degli indizi, sul vizio relativo alle esigenze cautelari, sulla violazione dei criteri prognostici e sull’esclusione di misure meno afflittive.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché i motivi si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità fissati dall’art. 606 cod. proc. pen., risultando manifestamente infondati anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

Il principio cardine è richiamato con chiarezza: in tema di misure cautelari, il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. A sostegno sono citate Sez. II n. 31553 del 17.05.2017 e Sez. II n. 27866 del 17.06.2019.

Nel merito, l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto degli elementi indiziari: le dichiarazioni della persona offesa e del padre, le fonti intercettive e i servizi di osservazione. La Corte ricorda che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi senza necessità di riscontri oggettivi esterni ai fini dell’attendibilità estrinseca, richiamando Sez. I n. 44633 del 2018 e Sez. V n. 5609 del 20.12.2013. Né la dedotta cessazione del rapporto coniugale con un familiare di un esponente del sodalizio è stata ritenuta idonea a disarticolare il quadro indiziario.

Quanto all’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte ritiene la motivazione ancorata a elementi concreti: la presentazione del ricorrente come referente degli “amici di Cetraro” e la continuità con la condotta estorsiva di altri soggetti, che avevano motivato le richieste di denaro con l’esigenza di sostenere le spese per i detenuti. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute congruamente motivate in relazione all’art. 275 cod. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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