Ricorso per cassazione inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi (Cass. pen. Sez. VII n. 7221 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in quanto non motivo, il ricorso per cassazione che, al di là della rubrica, non deduca l’assenza di motivazione, un vizio motivazionale o una violazione di legge rientrante tra le censure dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma si sostanzi nella mera prospettazione di un approccio preconcetto del giudice di merito, priva dell’indicazione dell’apparato motivazionale censurato e delle ragioni d’appello non esaminate. È parimenti inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per cui l’impugnazione è prevista e ammessa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza del 09.02.2024, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di omicidio stradale, di cui all’art. 589-bis cod. pen., riformando solo parzialmente la pronuncia di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero confermato la responsabilità con approccio preconcetto, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado e fondando il proprio convincimento sulla sola quantificazione della velocità, senza argomentare sulle censure dell’appellante.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. La censura proposta costituisce un non motivo: al di là della formulazione della rubrica, essa non deduce l’assenza di motivazione, né vizi motivazionali, né violazioni di legge riconducibili all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. L’atto d’impugnazione, osserva la Corte, deve possedere un contenuto essenziale, la cui mancanza ne determina l’inammissibilità.

Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, citando Sez. 6, n. 8700 del 21.01.2013, Sez. 30040 del 23.05.2024, Sez. 7, n. 9378 del 09.02.2022 e, con riguardo ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione, Sez. U, n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017. La qualificazione in termini di non motivo della censura non rispettosa di tale contenuto essenziale è confermata anche da Sez. 4, n. 30620 del 13.06.2024 e Sez. 4, n. 27761 del 04.05.2023.

Nel caso concreto, l’impugnazione si risolve nella mera prospettazione di un approccio preconcetto, senza alcuna indicazione di quale esso sarebbe stato, a fronte di una sentenza che avrebbe solo confermato quella di primo grado, con difetto di specificità sia quanto all’apparato motivazionale sindacato, sia quanto alle censure d’appello rimaste non considerate.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità: il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La difesa deduce che la responsabilità sarebbe stata confermata sul solo dato della velocità del motoveicolo condotto dal prevenuto. La Corte rileva invece che i giudici di merito, accertati i fatti, hanno fondato la responsabilità non sul solo superamento dei limiti di velocità, ma sulla condivisione delle conclusioni dei consulenti tecnici — dell’accusa e della difesa — circa l’efficacia concausale di quella condotta rispetto alla verificazione del sinistro e dell’evento mortale, essendosi inserita, senza interromperla, nella medesima seriazione causale in cui si è inserita la condotta colpevole della persona offesa.

All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., somma ritenuta equa in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, secondo i principi di Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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