Furto in abitazione e continuità normativa: il giudice deve riqualificare il fatto (Cass. pen. Sez. IV n. 34702 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Abrogata dalla legge n. 128/2001 la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 1 cod. pen., contestualmente sostituita dalla fattispecie autonoma di furto in abitazione, il giudice che ravvisi nel capo di imputazione gli elementi essenziali di quest’ultima deve procedere alla riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., e non limitarsi a prendere atto dell’abrogazione della norma indicata. Tra l’aggravante previgente e l’art. 624 bis cod. pen. sussiste continuità normativa, essendo la nuova fattispecie più ampia quanto alla nozione di privata dimora. L’omessa riqualificazione vizia le statuizioni sulla procedibilità d’ufficio e sul trattamento sanzionatorio, imponendo al giudice del rinvio la verifica concreta delle modalità del fatto e dei luoghi.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza resa ex art. 442 cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di due imputati per due episodi di furto aggravato — capo a) e capo c) — perché l’azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela, e ha condannato gli stessi per un terzo episodio di tentato furto — capo b) — esclusa l’aggravante dell’introduzione in edificio.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 624 bis cod. pen. e 521 cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare i fatti contestati come furto in abitazione e tentato furto in abitazione, con conseguente procedibilità d’ufficio quanto al capo a) e trattamento sanzionatorio più severo quanto al capo b).

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che l’aggravante dell’art. 625 n. 1 cod. pen., contestata nei capi a) e b), è stata abrogata dalla legge n. 128/2001, che ha contestualmente introdotto il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis cod. pen. Tra le due previsioni esiste continuità normativa: la nuova fattispecie riproduce quella previgente aggravata e ne amplia l’ambito, essendo la nozione di privata dimora più estesa di quella di abitazione.

Richiamando le Sezioni Unite n. 31345 del 2017, il Collegio ricorda che la tutela rafforzata si estende ai luoghi che presentino le caratteristiche dell’abitazione in termini di riservatezza e non accessibilità a terzi. Sono indefettibili l’utilizzazione del luogo per manifestazioni della vita privata in modo riservato e la durata apprezzabile del rapporto tra luogo e persona, connotata da stabilità e non da mera occasionalità. Nei luoghi di lavoro ciò accade solo se ricorrano le caratteristiche proprie dell’abitazione, come retrobottega, bagni privati o aree riservate.

Quanto al potere di riqualificazione, la Corte richiama l’art. 521 cod. proc. pen. e ne individua i limiti: il giudice non può adottare un nomen iuris riservato a un organo superiore o che richieda l’udienza preliminare, e il fatto deve rimanere identico. Le Sezioni Unite n. 31617 del 2015 ammettono la diversa qualificazione in appello, anche senza richiesta del pubblico ministero, se la nuova definizione è nota o prevedibile per l’imputato. Nello stesso senso, con riferimento al giudizio di legittimità, si richiama Sez. V n. 41534 del 2024.

Nel caso concreto, a fronte di una contestazione di furto descritto come commesso in un edificio, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere contestata la fattispecie dell’art. 624 bis cod. pen., procedibile d’ufficio, e verificarne in concreto la sussistenza, invece di limitarsi a rilevare l’abrogazione della fattispecie aggravata. L’illegittimità delle statuizioni investe i capi a) e b) e opera sul piano formale: il giudice ha omesso di accertare se il fatto fosse stato commesso in un luogo riconducibile alla nozione di privata dimora.

La sentenza è quindi annullata limitatamente ai capi a) e b), con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, che nel nuovo giudizio dovrà verificare se le modalità concrete dei fatti, con particolare riguardo ai luoghi, integrino o meno il furto in abitazione. Resta fermo il capo c), non investito dall’annullamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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