Inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti in caso di accordo sulla pena in appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 24725/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., quando i motivi riguardano questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali la parte ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione.
Il Fatto
Con sentenza del 22 settembre 2025, la Corte d’Appello di Torino, in riforma della pronuncia del Tribunale di Asti del 15 maggio 2024, rideterminava le pene inflitte a due imputati per i reati di usura, estorsione e altri, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alle richieste di concordato dalle stesse formulate. Avverso tale decisione, entrambi gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo, con unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di estorsione (capo 4 dell’imputazione) ai sensi dell’art. 393 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, richiamando il principio affermato da Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero (Rv. 273194), secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello.
La Corte ha osservato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo a quanto avviene in caso di rinuncia all’impugnazione. L’accordo sulla pena, infatti, comporta una rinuncia implicita alla contestazione di qualsiasi questione che avrebbe potuto essere dedotta, inclusa quella relativa alla qualificazione giuridica del fatto, salva l’ipotesi di vizi che incidano sulla validità dell’accordo stesso.
Nel caso di specie, gli imputati avevano concordato la pena in appello, rinunciando così a ogni censura sul merito della decisione, ivi compresa quella relativa alla riqualificazione del reato di estorsione. La proposizione in sede di legittimità di un motivo che sollecita una diversa qualificazione giuridica, già rinunciata in sede di concordato, integra una causa di inammissibilità del ricorso, non potendo il giudice di legittimità sindacare questioni coperte dalla preclusione derivante dall’accordo.
Implicazioni Pratiche
- Effetti preclusivi dell’accordo sulla pena in appello: l’avvocato che stipuli un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. deve essere consapevole che tale accordo preclude la possibilità di impugnare in cassazione qualsiasi questione, anche rilevabile d’ufficio, che avrebbe potuto essere dedotta in appello; la rinuncia è implicita e produce effetti analoghi a quelli della rinuncia all’impugnazione.
- Limiti del ricorso per cassazione avverso sentenza concordata: il ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per vizi che attengono alla validità dell’accordo (es. vizio del consenso, difetto di assistenza difensiva) o per errori in procedendo che non siano coperti dalla preclusione; non è invece consentito censurare il merito della decisione o la qualificazione giuridica del fatto, se tale questione era rinunciabile.
- Onere di specificità dei motivi: in sede di ricorso per cassazione, il difensore deve verificare se la sentenza impugnata sia stata emessa all’esito di un accordo sulla pena; in caso affermativo, i motivi devono essere circoscritti ai vizi che attengono alla validità dell’accordo, pena l’inammissibilità per genericità o per violazione del divieto di impugnare questioni precluse.
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