Rifiuto degli accertamenti tossicologici e configurabilità del reato (Cass. pen. Sez. IV n. 34701 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile quando il conducente rifiuti uno tra gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo. Non integra la contravvenzione l’inosservanza della scansione procedurale ivi disciplinata. Il prelievo ematico eseguito in pronto soccorso a soli fini diagnostici e non preordinato a fini di prova è utilizzabile per l’accertamento del reato, ma non equivale al consenso agli accertamenti tossicologici specificamente richiesti dagli organi di polizia. Il rifiuto conserva dunque piena offensività quando gli esami già effettuati non siano stati orientati a indagare l’assunzione di stupefacenti.

Il Fatto

Il ricorrente, alla guida di un’autovettura, urtava con la parte laterale sinistra un pedone che stava attraversando la carreggiata sull’attraversamento pedonale e si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare assistenza. Constatato lo stato confusionale, la polizia locale lo affidava alle cure dei sanitari; in ospedale gli veniva riscontrata una grave crisi ipoglicemica e, dopo l’infusione di glucosio e il recupero della coscienza, egli veniva informato della necessità di accertamenti medico-legali ex artt. 186 e 187 cod. strada, ma opponeva rifiuto e abbandonava il Pronto Soccorso.

Il Tribunale dichiarava non doversi procedere per difetto di querela in ordine al reato di cui all’art. 590-bis cod. pen., assolveva per difetto di imputabilità quanto all’art. 189 cod. strada e condannava per gli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada. La Corte d’appello assolveva per la guida in stato di ebbrezza e confermava la condanna per il rifiuto degli accertamenti tossicologici, riducendo la sospensione della patente ad anni uno e mesi sei. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché non supera il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo, con cui si censura l’affermazione della penale responsabilità sul presupposto che il prelievo ematico già eseguito fosse idoneo anche all’accertamento tossicologico, è manifestamente infondato. Il collegio ricostruisce la fattispecie richiamando i commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell’art. 187 cod. strada e ribadisce che la contravvenzione non è configurabile in caso di inosservanza della scansione procedurale ivi prevista, richiamando Sez. 4, n. 40680 del 2024, Sez. 4, n. 30041 del 2024, Sez. 4, n. 10146 del 2021 e Sez. 4, n. 46148 del 2021.

Nel caso concreto, il prelievo ematico era stato utilizzato solo per l’accertamento del tasso alcolemico e non anche per la ricerca di sostanze stupefacenti. Il rifiuto opposto dopo il recupero della lucidità, con allontanamento dal Pronto Soccorso, è quindi penalmente rilevante. La Corte ricorda che i risultati del prelievo eseguito per le terapie di pronto soccorso e non preordinato a fini di prova sono utilizzabili, senza che rilevi la mancanza di consenso, ma ciò non esclude che il conducente possa opporre dissenso espresso al prelievo richiesto dalla polizia giudiziaria: richiama Sez. 4, n. 6755 del 2012 e Sez. 4, n. 26108 del 2012.

Il bilanciamento tra esigenza probatoria e libertà personale è stato del resto riconosciuto dalla Corte costituzionale n. 238 del 1996, che ha valorizzato la disciplina settoriale degli artt. 186 e 187 cod. strada, con la comminatoria di una sanzione penale per l’indisponibilità del conducente a cooperare all’acquisizione probatoria.

Il secondo motivo, sulla durata della sanzione amministrativa accessoria, è anch’esso manifestamente infondato: la Corte d’appello ha ridotto la sospensione in ragione dell’assoluzione da una imputazione e la ha rideterminata applicando i criteri dell’art. 218, comma 2, cod. strada, valorizzando la gravità delle violazioni e la pericolosità specifica dimostrata.

Il terzo motivo, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile. La questione non era stata sollevata nel giudizio di merito e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con richiamo di Sez. 5, n. 57491 del 2017, Sez. 3, n. 19207 del 2017 e Sez. 6, n. 20270 del 2016. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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