Inammissibili i ricorsi se la doglianza non è proposta in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34717 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l’erronea determinazione unitaria nella misura di un terzo della diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., anziché in maniera distinta con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali. Il motivo che non risulti previamente dedotto come motivo di appello è inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. I motivi meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica, coerente e puntuale sono inammissibili.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma aveva condannato due imputati, con sentenza del 03.02.2025, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e per’altro reato. Avverso la decisione entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi. La difesa contestava, tra gli altri profili, la mancata assoluzione per uso personale di sostanza stupefacente, il diniego della qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e la mancata riduzione della metà della pena derivante dalla scelta del rito abbreviato.

La Corte ha esaminato congiuntamente i ricorsi, riuniti, verificando la congruità della motivazione del giudice di appello e la ritualità della deduzione dei profili di censura.

La Motivazione della Corte

La Corte ha osservato che i primi due motivi del ricorso di uno dei condannati erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Quest’ultimo aveva motivato in modo logico e puntuale sulla mancata assoluzione per uso personale ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990 e sulla sussistenza della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 4 legge n. 10/1975, valorizzando l’assenza di un reddito idoneo all’acquisto di una quantità notevole di sostanza stupefacente e il rinvenimento di un coltello a farfalla e di un manganello telescopico non giustificati dall’attività lavorativa. La motivazione è stata ritenuta congrua anche sul diniego della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in ragione della considerevole quantità di sostanza sequestrata.

Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ricostruito il principio secondo cui, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l’erronea determinazione unitaria nella misura di un terzo della diminuzione per il rito, anziché in maniera distinta con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra una pena illegittima e non una pena illegale, purché la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali. Sul punto la Corte ha richiamato Sez. Un. n. 27059 del 27.02.2025. Nel caso concreto la doglianza non risultava però previamente dedotta come motivo di appello, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come emergeva dall’atto di appello.

Anche i due motivi del secondo ricorrente sono stati ritenuti manifestamente infondati. Il giudice di merito aveva adeguatamente motivato, in modo logico e puntuale, sia sulla mancata assoluzione per uso personale ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990, evidenziando l’insussistenza di un reddito utile all’acquisto di una così considerevole quantità di sostanza stupefacente, sia sulla mancata qualificazione nella fattispecie attenuata, in considerazione dell’ingente quantità di sostanza sequestrata.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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