Proroga del 41-bis e attualità dei legami criminali: no ad automatismi valutativi (Cass. pen. Sez. I n. 1071 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per violazione di legge e, quanto alla motivazione, solo per la sua inesistenza o per la ricorrenza di una motivazione meramente apparente. L’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale costituisce un ponderato apprezzamento di merito che involge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, idonei a rivelare la permanenza delle condizioni di pericolo originarie. Il mero decorso del tempo non esclude di per sé i requisiti della proroga, ma impone una verifica concreta e attuale, non connotata da automatismi valutativi né dall’applicazione di una presunzione assoluta di pericolosità.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale che aveva prorogato il regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., applicato nei confronti del condannato in espiazione di pena dell’ergastolo. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza in cassazione, deducendo la mancata rappresentazione del presupposto essenziale della proroga, ossia l’attualità della capacità di mantenere legami con la criminalità organizzata.
La difesa ha sostenuto che il provvedimento si fosse fondato unicamente sui fatti oggetto delle condanne in esecuzione, senza confrontarsi con l’epoca remota della loro consumazione, con il lungo periodo di detenzione e con gli esiti del trattamento rieducativo. Da qui la denuncia di un inammissibile automatismo decisionale, privo di giustificazione preventiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità. Avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di applicazione e proroga del regime differenziato, l’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen. ammette il ricorso solo per violazione di legge; quanto alla motivazione, può essere denunciata unicamente l’inesistenza, grafica o sostanziale, e quella condizione di mera apparenza in cui le linee argomentative risultino scoordinate e carenti dei passaggi logici essenziali.
Il Collegio ha poi ribadito la regola sostanziale: ai fini della proroga, l’accertamento del requisito dell’attuale capacità di mantenere contatti con il sodalizio, da svolgersi secondo i parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis, consiste in un ponderato apprezzamento di merito che involge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, idonei a rivelare la permanenza delle condizioni di pericolo originarie. Pur non potendo il decorso del tempo essere elemento sufficiente a escludere i requisiti, si impone una verifica in concreto e attuale, non connotata da automatismi né da una presunzione assoluta di pericolosità.
Su questa base la Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato non meramente apparente. Il Tribunale aveva valorizzato la prolungata appartenenza del condannato al sodalizio e il ruolo assunto, nonché la stabilità nel tempo della sua capacità di mantenere legami criminali, desunta dal grado di adesione alle strategie criminose e dalla ramificazione delle relazioni mafiose.
La Corte ha poi evidenziato come il Tribunale abbia attualizzato le proprie valutazioni sotto due profili: gli esiti del trattamento rieducativo, privi di segnali di presa di coscienza, e gli esiti delle recenti indagini, che dimostrano l’attuale operatività della famiglia mafiosa di riferimento, con il ricompattarsi dell’organizzazione dopo le detenzioni degli affiliati. Da ciò la desunzione logica dell’attuale capacità del condannato di mantenere i rapporti con il sodalizio.
Le doglianze difensive sono state giudicate non pertinenti: l’epoca remota dei fatti e la lunga detenzione non si rapportano alla significatività prognostica degli stessi né al loro apprezzamento unitamente alle altre condizioni perduranti. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, escludendo tanto l’apparenza della motivazione quanto la violazione dei parametri costituzionali e convenzionali evocati, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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