Concordato in appello, preclusione dei motivi rinunciati in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34724 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione del procedimento con il concordato in appello sulla pena, intervenuto previa rinuncia ai motivi di impugnazione, produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità: sono pertanto inammissibili i motivi di ricorso che investano questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’imputato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. L’imputato non può contestare, al di fuori dell’ipotesi di illegalità della pena, la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., poiché l’accordo presuppone il pieno accertamento della responsabilità operato in primo grado e non più contestato.

Il Fatto

Gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva parzialmente modificato la sentenza di condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 73, commi 1, 1-bis, 4 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte territoriale aveva ridotto la pena, su concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai residui motivi di appello, ad anni quattro e giorni venti di reclusione ed euro 14.000 di multa per un ricorrente, e ad anni quattro, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 18.800 di multa per l’altro.

Il primo ricorrente deduce plurimi motivi attinenti al vizio di motivazione sulla mancata assoluzione e sulla rideterminazione della pena; il secondo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità perché i condannati intendono rimettere in discussione, in cassazione, profili già oggetto dell’accordo definito in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del concordato in appello e ne ricostruisce gli effetti. Richiamando Sez. V n. 29243 del 04.06.2018, il Collegio osserva che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento mediante accordo su questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’intesa sulla pena, limita la cognizione del giudice di secondo grado.

Tale effetto non si esaurisce nel grado di appello. Esso, secondo la Corte, è preclusivo sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Ne segue che i motivi con cui il primo ricorrente censura la responsabilità e la colpevolezza, oggetto della rinuncia funzionale all’accordo, sono non consentiti dalla legge e il ricorso è inammissibile.

Quanto al secondo ricorrente, il Collegio richiama l’orientamento consolidato per cui l’imputato non può porre in discussione, fuori dall’ipotesi di illegalità della pena, la misura della pena concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d’appello nel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.. L’accordo, del resto, interveniva all’esito di un pieno accertamento della responsabilità compiuto in primo grado e non più contestato dall’appellante.

Le declaratorie di inammissibilità sono pronunciate senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, quindi de plano con trattazione camerale non partecipata. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *