Annullamento agli effetti civili per motivazione contraddittoria in riforma assolutoria (Cass. pen. Sez. II n. 33548 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche quando la sentenza di appello riformi in senso assolutorio la condanna pronunciata in primo grado, il giudice è tenuto a confutare in modo specifico e completo le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, riesaminando il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito. L’onere motivazionale non assume, in questo caso, un profilo ponderale analogo a quello della riforma in senso condannatorio, poiché per l’assoluzione è sufficiente la persistenza di un ragionevole dubbio. Tuttavia la motivazione non può limitarsi a rilevare le lacune argomentative della decisione di primo grado, ma deve verificarne la possibilità di integrazione attingendo al compendio probatorio. La contraddittorietà intrinseca e processuale della motivazione, che riconosca elementi di fatto dirimenti e nel contempo ne neghi la valenza, determina l’annullamento agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

Il Fatto

La società datrice di lavoro si costituisce parte civile nel procedimento a carico di un dipendente, responsabile dello sviluppo commerciale della clientela, accusato di avere prelevato merce apparentemente destinata ai clienti gestiti e di averne giustificato la sottrazione con false fatture e note di credito, procurandosi un ingiusto profitto di valore superiore a 394.000 euro. In primo grado, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, il Tribunale dichiara l’imputato responsabile di truffa aggravata e lo condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte di appello, riformando la decisione, assolve l’imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo non raggiunta la prova certa della responsabilità e osservando che il fatto avrebbe dovuto più correttamente qualificarsi come furto aggravato, riqualificazione preclusa in assenza di impugnazione del pubblico ministero. La parte civile ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La prima censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse. L’impugnazione proviene dalla parte civile che invoca il risarcimento del danno e la qualificazione del fatto come truffa o come furto aggravato non incide sui suoi fini, poiché l’assoluzione è definitiva ai fini penali e oggetto del giudizio è la sussistenza di una condotta illecita produttiva di danno economico. Il motivo è comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di appello non ha riqualificato la condotta, ma ha assolto per mancanza di prova dal delitto contestato. La truffa risultava correttamente contestata, poiché l’inganno era diretto agli addetti allo stoccaggio che consegnavano la merce in assenza di idonea documentazione e prova del pagamento.

Il secondo motivo è accolto. La Corte ribadisce anzitutto che, in caso di esito assolutorio assunto in riforma della condanna, il giudice di appello deve scardinare l’impianto argomentativo della decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (Sezioni Unite n. 27620 del 28.04.2016). Confrontandosi con la condanna di primo grado, il giudice deve riesaminare il materiale probatorio e offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale (Sezioni Unite n. 14800 del 21.12.2017, dep. 2018).

Per l’overturning assolutorio non è necessaria la prova certa dell’estraneità, essendo sufficiente il ragionevole dubbio. Nel caso concreto, però, la sentenza di appello non offre una motivazione idonea e incorre in contraddittorietà logica e processuale: censura la genericità della decisione di primo grado senza indicare elementi che ne smentiscano le conclusioni, e nel contempo riconosce che gran parte delle fatture disconosciute era stata emessa su diretta indicazione dell’imputato, elemento dirimente nella prospettazione accusatoria.

La Corte territoriale omette inoltre di considerare prove documentali e dichiarative dirimenti, quali le sommarie informazioni dei dipendenti e degli addetti al magazzino, l’annotazione riportata su fatture e bolle e la provenienza degli ordini dal dispositivo in dotazione all’imputato. In tal modo viola la legge processuale, poiché non spiega le ragioni del dissenso dal ragionamento di segno opposto e non verifica la possibilità di integrare le lacune attingendo agli atti acquisiti ex art. 442 cod. proc. pen. Si impone pertanto l’annullamento agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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