Sequestro probatorio di dispositivi informatici e onere di motivazione sul fumus (Cass. pen. Sez. II n. 34791 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. L’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi corpo del reato o cose ad esso pertinenti deve essere modulato dal pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione delle cose con il reato e alla natura del bene da sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge. In caso di apprensione di dispositivi informatici il decreto deve illustrare le ragioni del sequestro esteso ovvero le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale e i tempi della selezione, con restituzione della copia dei dati non rilevanti. I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dettati dall’art. 275 cod. proc. pen. si applicano anche alle misure cautelari reali e possono essere dedotti già con il riesame.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso il decreto con cui il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio di un telefono cellulare, comprensivo di scheda, in relazione a ipotesi di riciclaggio e ricettazione di somme di denaro.
Avverso tale pronuncia l’indagato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione sul fumus commissi delicti e la nullità del decreto di convalida. Con il secondo ha censurato la configurabilità del reato presupposto desunta dalle sole modalità di occultamento del denaro e dalla mancanza di redditi leciti. Con il terzo ha invocato la violazione del principio di proporzionalità per la mancata perimetrazione della messaggistica e della corrispondenza da sottoporre a vincolo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, richiamando Sez. Un. n. 25932 del 29/05/2008. Sul piano sostanziale ribadisce che il decreto di sequestro probatorio deve indicare il nesso di derivazione e pertinenza della cosa con il reato, e che la mancanza di motivazione comporta nullità genetica non sanabile in sede di riesame (Sez. 2 n. 39187 del 17/09/2021; Sez. 6 n. 37639 del 13/03/2019).
Il Collegio prende le distanze dall’orientamento che considera sufficienti la sola indicazione delle norme violate, della data e del luogo del fatto e delle finalità investigative (Sez. 2 n. 41360 del 16/09/2015; Sez. 2 n. 2787 del 03/12/2015). Aderisce invece alla giurisprudenza più recente per cui l’onere motivazionale è modulato sul fatto ipotizzato, sul tipo di illecito e sulla natura del bene (Sez. 2 n. 46130 del 04/10/2023; Sez. 3 n. 3604 del 16/01/2019; Sez. 6 n. 56733 del 12/09/2018; Sez. 5 n. 13594 del 27/02/2015).
Nel caso concreto il sequestro ha ad oggetto il contenuto di un telefono dell’indagato, sicché la motivazione deve riguardare il fumus del reato e non il rapporto pertinenziale con l’oggetto. Dall’esame del decreto di convalida emerge però che il pubblico ministero ha indicato i capi dell’incolpazione provvisoria, le norme violate e ha descritto la condotta con gli estremi di tempo e luogo, richiamando i verbali di perquisizione e sequestro. La motivazione è dunque sufficiente.
Il secondo motivo è generico, perché le condotte ipotizzate sono due e per quella di riciclaggio non è stata offerta giustificazione alcuna; è comunque infondato, poiché il riesame verifica solo l’astratta configurabilità del reato e l’utilità delle ulteriori indagini, non la fondatezza dell’accusa (Sez. 3 n. 15254 del 10/03/2015; Sez. 3 n. 15177 del 24/03/2011). Quanto al terzo motivo, i principi di proporzionalità valgono anche per le cautele reali (Sez. 5 n. 8152 del 21/10/2010; Sez. 5 n. 8382 del 16/01/2013; Sez. 3 n. 21271 del 07/05/2014), e per i dispositivi informatici il decreto deve illustrare le ragioni del sequestro esteso o i criteri di selezione (Sez. 6 n. 17312 del 15/02/2024). Nel caso il decreto individua il perimetro delle indagini e prevede l’estrazione dei dati entro 60 giorni. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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