Misure cautelari e gravità indiziaria: limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. II n. 34793 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando con ricorso per cassazione si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni poste a fondamento del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La pronuncia cautelare non si fonda su prove ma su indizi e tende all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Il reato di usura si realizza anche quando la corresponsione degli interessi pattuiti in misura usuraria non venga adempiuta. Il delitto di esercizio abusivo dell’attività finanziaria è reato di pericolo, eventualmente abituale, e concorre con quello di usura, non sussistendone le condizioni di assorbimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame, ha confermato il giudizio di gravità indiziaria per i reati di usura, estorsione e riciclaggio e la misura della custodia in carcere, sostituendola invece con l’obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna in relazione al reato di esercizio abusivo del credito.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi, che investono la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per le singole ipotesi di usura, l’estorsione, l’esercizio abusivo del credito e l’autoriciclaggio, oltre alle esigenze cautelari. Il ricorrente ha anche prodotto un’offerta reale in favore di talune persone offese.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal limite del sindacato di legittimità: il ricorso, nel complesso, ripercorre i vari capi d’imputazione e si presenta perlopiù come una reiterazione delle censure già esposte in sede di riesame, senza confrontarsi con le specifiche ragioni del rigetto. Il compito della Suprema Corte è verificare la congruenza logica della motivazione, non rivalutare gli indizi.
Sul versante sostanziale i giudici richiamano la regola per cui la pronuncia cautelare si fonda su indizi e tende a una qualificata probabilità di colpevolezza (Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000). Quanto alle aggravanti, sussiste l’interesse ad impugnare quando l’esclusione incida sull’an o sul quomodo della misura (Sez. II n. 17366 del 2022): la ricorrenza di una sola aggravante è ostativa alla prescrizione.
In tema di usura, la Corte ribadisce che il reato si perfeziona anche se la corresponsione degli interessi usurari non venga adempiuta. Quanto all’esercizio abusivo dell’attività finanziaria, si tratta di reato di pericolo, eventualmente abituale, richiedente la fruibilità generalizzata dell’attività di finanziamento (Sez. V n. 7986 del 2009; Sez. V n. 18317 del 2016; Sez. V n. 25815 del 2020), che concorre con l’usura per diversità dei beni giuridici tutelati (Sez. II n. 43916 del 2019; Sez. II n. 7576 del 2021).
Il motivo sull’autoriciclaggio è dichiarato infondato: la professionalità nella rivendita di autovetture conferma la prospettazione del reimpiego dei proventi illeciti, non essendo necessario il connotato dissimulatorio (Sez. I n. 24273 del 28/02/2025). Infondata è anche la censura sulle esigenze cautelari, sorretta da congrua motivazione su serialità delle condotte, personalità dell’indagato e preoccupazioni delle persone offese. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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