Truffa contrattuale online e concorso dell’intestatario della carta Postepay (Cass. pen. Sez. II n. 34820 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., la condotta di chi mette in vendita un bene su un sito internet e, dopo aver incassato il prezzo, non lo consegna all’acquirente, essendosi falsamente presentato come alienante al solo fine di indurre la controparte al pagamento e di conseguire un profitto ingiusto. In tema di concorso di persone, non è né contraddittorio né manifestamente illogico ritenere responsabile, quanto meno a titolo di concorso, l’intestatario della carta Postepay sulla quale sia stato accreditato il prezzo del negozio truffaldino, ove manchino attendibili elementi di segno contrario sulla asserita disponibilità esclusiva della carta in capo al terzo. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la pena sia applicata in misura prossima al minimo, potendo l’obbligo di motivazione ritenersi assolto con il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 16.01.2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Isernia del 14.02.2024, riduceva a sei mesi di reclusione ed euro cento di multa la pena inflitta a una donna per il reato di truffa in concorso con il padre, commessa ai danni di un acquirente. Secondo l’imputazione, gli autori avevano pubblicato su un sito di annunci la vendita di un trattore, intrattenuto il contatto con la persona offesa e ottenuto il pagamento del prezzo pattuito mediante due bonifici su una carta Postepay intestata alla ricorrente, senza mai consegnare il mezzo.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la mancanza e la illogicità della motivazione in ordine al proprio contributo concorsuale e la sproporzione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo. Muovendo dalla giurisprudenza di legittimità sulla truffa contrattuale — secondo cui la messa in vendita di un bene online con successiva mancata consegna dopo il pagamento integra il reato di cui all’art. 640 cod. pen. — la Corte ha spostato l’attenzione sul concorso della ricorrente, ritenendo insussistenti i vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati.
In assenza di attendibili elementi di segno contrario, la Corte ha reputato non contraddittorio né manifestamente illogico il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui l’intestataria della carta parabancaria su cui viene chiesto e viene effettivamente accreditato il prezzo del negozio truffaldino è anche la beneficiaria del pagamento e, in quanto tale, responsabile quanto meno a titolo di concorso. L’autore materiale della truffa, si osserva, sceglie naturalmente una modalità esecutiva che gli consenta di appropriarsi del profitto: ciò conferma la responsabilità della persona che ha reso individuabile tale modalità.
Quanto alla tesi della cessione della carta al padre all’insaputa della figlia, la Corte rileva che dalla lettura delle sentenze di merito tale ricostruzione non risulta mai direttamente riferita dall’imputata, la quale non ha partecipato a nessuno dei due gradi di merito. La stessa ricostruzione è apparsa del tutto vaga, difettando qualsiasi indicazione sulle specifiche circostanze della asserita cessione e del relativo PIN, necessario per operare sulla carta. La denuncia di smarrimento presentata dopo alcune settimane dall’accredito, senza menzione della consegna al padre, è stata logicamente valorizzata come smentita dell’assunto difensivo.
La deposizione della testimone, riferita de relato, è stata ritenuta inattendibile sempre alla luce del silenzio serbato nella denuncia. La motivazione sul consapevole contributo della ricorrente è stata quindi giudicata non mancante, priva di contraddizioni e illogicità manifeste e conforme alle norme penali.
Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo motivazionale con il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. quando la pena sia prossima al minimo, essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo se la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale. Nel caso concreto la pena base di nove mesi, poi ridotta di un terzo per le attenuanti generiche, è risultata di gran lunga inferiore alla media edittale del delitto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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