Prossimità fisica necessaria per aggravante spaccio vicino scuole (Cass. pen. Sez. 3 n. 6013 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990 la cessione di sostanza stupefacente avvenuta in un luogo che si trovi in un rapporto di immediata vicinanza fisica con una delle strutture tipizzate dalla norma, come scuole o comunità giovanili, mentre non è sufficiente un riferimento vago alla “zona universitaria”. La questione relativa all’autorizzazione dell’agente sotto copertura all’acquisto simulato rileva esclusivamente ai fini della non punibilità dell’operatore di polizia giudiziaria e non incide sull’affermazione di responsabilità dell’imputato, per la quale conta solo l’appartenenza del soggetto alle unità specializzate antidroga. Il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, per il quale non opera l’aggravante in questione, è estinto per prescrizione qualora il relativo termine sia maturato prima della decisione di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un soggetto per diversi episodi di cessione e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, avvenuti in prossimità dell’Università e di alcune scuole. La condanna riguardava anche la detenzione di un pacchetto di sigarette contenente altra droga, occultato in un cestino porta rifiuti.
Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con sei motivi: la nullità della condanna per un capo in cui l’acquisto simulato era stato effettuato da un agente sotto copertura diverso da quello indicato nell’imputazione; l’assenza di prove sulla riconducibilità della droga rinvenuta all’imputato; l’infondatezza della responsabilità per le cessioni a soggetti non identificati; l’illegittimità dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990; il diniego della lieve entità; l’illegittimità della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere non avendo mai subito una misura cautelare.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha accolto il sesto motivo di ricorso, annullando la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere. La Corte territoriale aveva, infatti, omesso di pronunciarsi su un’eccezione devoluta con l’atto di appello, nonostante l’imputato non fosse mai stato sottoposto a custodia cautelare.
In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, la Corte ha altresì dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo A16), relativo alla detenzione della droga rinvenuta nel cestino, essendo il fatto risalente al 09/04/2015 e non operando per tale capo l’aggravante contestata per altri episodi.
Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito che l’operato dell’agente sotto copertura rileva solo ai fini della sua non punibilità. Per l’affermazione della responsabilità dell’imputato, invece, è sufficiente che l’acquisto simulato sia stato compiuto da un’appartenente alle unità specializzate antidroga, rendendo la precisazione sul nominativo un mero dettaglio.
In relazione all’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha richiamato il principio per cui la “prossimità” ai luoghi indicati dalla norma richiede un rapporto di immediata vicinanza fisica, escludendo applicazioni estensive e analogiche. Ha, tuttavia, ritenuto corretta l’applicazione nel caso di specie, essendo stato accertato che la piazza in cui avveniva lo spaccio era un punto strategico tra l’Università e una scuola elementare e media, costituendo un crocevia di passaggio per giovani di varia età. Ha infine rigettato i motivi concernenti la ricostruzione fattuale e il diniego della lieve entità, ritenendo la motivazione dei giudici di merito congrua e non sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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