Sequestro ente e nomina difensore da legale rappresentante indagato per altro reato (Cass. pen. Sez. II n. 34821 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’incompatibilità del legale rappresentante dell’ente a nominare il difensore e procuratore speciale, stabilita dall’art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001, presuppone che l’iniziativa cautelare riguardi un illecito amministrativo dipendente da un reato presupposto per il quale lo stesso legale rappresentante sia indagato o imputato. Fuori da tale ipotesi, e segnatamente quando il sequestro preventivo colpisca l’ente quale terzo estraneo rispetto al reato da cui deriva il bene, non è configurabile alcuna obiettiva e insanabile conflittualità processuale. Ne discende che la costituzione in giudizio dell’ente, avvenuta a mezzo del difensore nominato dal proprio legale rappresentante, è ammissibile, e la declaratoria di inammissibilità integra violazione del diritto di difesa.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo “impeditivo” di crediti d’imposta riferibili al cosiddetto “superbonus 110%”. Su appello del Pubblico ministero, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento, aveva disposto il sequestro di crediti presenti nel cassetto fiscale di una società cessionaria, qualificandoli come cose pertinenti al reato contestato ad altri soggetti.

La società ha proposto ricorso per cassazione. Nel primo motivo lamentava l’inosservanza delle norme sul diritto di difesa: il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la sua costituzione perché il difensore era stato nominato dal legale rappresentante, a sua volta indagato per reati di indebita compensazione, assunti come presupposto di un illecito amministrativo contestato all’ente. Da qui la dedotta nullità assoluta dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo e lo dichiara fondato. Il Tribunale aveva fondato la declaratoria di inammissibilità sul principio di Sez. 2, n. 13003 del 31.01.2024, secondo cui il legale rappresentante indagato del reato presupposto non può nominare il difensore dell’ente ex art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001, per un conflitto di interessi presunto iuris et de iure, senza necessità di accertamento concreto.

La Corte precisa la portata della regola. L’incompatibilità riguarda il caso in cui l’iniziativa cautelare verso l’ente si riferisca a un illecito amministrativo che dipende da un reato presupposto per il quale lo stesso legale rappresentante sia indagato o imputato. Il dato è ricavato dai precedenti richiamati, tra cui Sez. 3, n. 35387 del 13.05.2022 e, sul riesame del sequestro verso l’ente, Sez. 2, n. 23910 del 07.05.2025 e Sez. 2, n. 44372 del 13.10.2022.

Nel caso concreto il sequestro non era stato disposto in relazione all’illecito amministrativo contestato all’ente (art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, lett. c), del d.lgs. n. 231 del 2001), né in relazione ai reati presupposto dai quali tale illecito dipendeva e per i quali era indagato il legale rappresentante (art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000). Il vincolo riguardava invece i crediti d’imposta acquistati dalla società, derivanti dalle condotte fraudolente contestate a soggetti terzi, rispetto alle quali sia l’ente sia il suo legale rappresentante erano estranei.

Ne deriva che erroneamente il Tribunale ha ravvisato una situazione di incompatibilità: la società era solo terza estranea al reato, con la conseguenza che non era configurabile quella “obiettiva e insanabile conflittualità processuale” che, secondo Sez. U, n. 33041 del 28.05.2015, costituisce la ratio dell’incompatibilità. L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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