Automatismi prescrittivi esclusi nella sorveglianza speciale (Cass. pen. Sez. 2 n. 7540 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, l’applicazione delle prescrizioni del divieto di uscita in orario notturno e di partecipazione a pubbliche riunioni non può discendere automaticamente dall’applicazione della misura, ma richiede la specifica valutazione giudiziale in ordine alla loro necessità in relazione alle esigenze di controllo del proposto. L’eventuale integrazione delle prescrizioni da parte del giudice di appello non può avvenire mediante il meccanismo di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen., non azionabile per correzioni destinate ad apportare modifiche essenziali dell’atto. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge, con la conseguenza che la valutazione di pericolosità sociale, ove non viziata da motivazione inesistente o meramente apparente, è sottratta al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Trapani aveva applicato nei confronti del proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni. A seguito dell’impugnazione, la Corte d’appello di Palermo aveva confermato il decreto, procedendo tuttavia all’integrazione del contenuto delle prescrizioni ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
La difesa del proposto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un primo motivo incentrato sulla valutazione della pericolosità sociale, contestando l’indebita valorizzazione dei precedenti a scapito del percorso di recupero intrapreso, e un secondo motivo relativo alla correzione apportata in appello alle prescrizioni, ritenuta una modificazione discrezionale e non automatica dell’elenco.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. In materia di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, nozione in cui va ricompresa, per i profili motivazionali, la sola motivazione inesistente o meramente apparente. Il motivo proposto, incentrato sulla rivalutazione degli elementi fattuali posti a base del giudizio, non integrava tale vizio, configurando una doglianza non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha evidenziato l’errore del ricorso al rimedio di cui all’art. 130 cod. proc. pen. per l’integrazione delle prescrizioni, basato sull’erroneo assunto che il decalogo di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, in quanto introdotto dalla locuzione “In ogni caso”, sia di applicazione automatica e non discrezionale.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’applicazione delle prescrizioni limitative della libertà personale, come il divieto di uscita notturna e di partecipazione a pubbliche riunioni, richiede una specifica valutazione giudiziale, con un onere motivazionale proporzionato. Ogni automatismo applicativo comporterebbe una inaccettabile compromissione di valori primari come il diritto di riunione e di circolazione, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale.
Da ciò discende la preclusione alla possibilità di procedere all’integrazione di previsioni carenti attraverso il meccanismo della correzione degli errori materiali, non azionabile per correzioni destinate ad apportare modifiche essenziali dell’atto, tanto più se effettuate in assenza di impugnazione o di istanza da parte del pubblico ministero. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alle ulteriori prescrizioni ex art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
Nota della Redazione
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